La vicenda sviluppatasi “intorno” all’Albo dei commissari, al differimento – obbligato – della sua entrata in vigore (per carenza di commissari rispetto al fabbisogno delle stazioni appaltanti) e la proposta modifica dell’art. 77 (da parte dell’ANAC), rendono evidenti le difficoltà di procedere con uno “strumento” (il codice) inadeguato.
Le difficoltà interpretativo/applicative, inoltre, non riguardano – come si è già rilevato – solo il “burocrate” pubblico, ma gli stessi giudici.
Emblematica, come si vedrà più avanti, non solo la questione delle commissioni di gara ma tantissimi aspetti pratico/operativi.
La modifica proposta dall’ANAC
Al fine di superare l’impasse creata dalla carenza di potenziali commissari, l’Autorità Anticorruzione con l’atto di segnalazione n. 1/2019 ha ipotizzato l’avvio di un sistema ibrido per consentire, solo parzialmente, la nomina dei commissari esterni.
La modifica prevede l’innesto di un comma di chiusura (3-bis) nel corpo dell’articolo 77 a mente del quale “In caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell’Albo ai fini della compilazione della lista (…), la commissione è nominata, anche solo parzialmente, dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”.
La prima, ovvia riflessione, è che in questo modo viene tradita l’ispirazione di partenza (la filosofia) della norma. Continua a leggere….
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