In tale evenienza, esso non è reso dal mercato, anzi è fuori del mercato.
Se così non fosse, la gratuità si risolverebbe, addirittura, in concorrenza sleale nei confronti degli imprenditori che in ipotesi dessero vita a un mercato di tali servizi.
Così si è espresso il Consiglio di Stato, sez. VI, nella sentenza n. 7020 del 7 agosto 2024).
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Nei pubblici appalti la prestazione gratuita non deve alterare il mercato
L’effettiva gratuità di una prestazione si deve risolvere, contenutisticamente, in una non economicità del servizio, poiché gestito necessariamente in perdita per il prestatore.
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