L’avvalimento dei requisiti è inapplicabile agli appalti di servizi alla persona, poiché l’art. 128 del codice non fa rinvio all’art. 104 che disciplina l’avvalimento.
Lo ha chiarito il TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. II, sentenza 12 dicembre 2025, n. 1564.
Il caso oggetto di causa
Una Stazione appaltante aveva bandito una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per la gestione di centri di accoglienza.
Alla procedura avevano partecipato vari operatori economici.
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Nessun avvalimento nei servizi alla persona
Lo ha chiarito il TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. II, sentenza 12 dicembre 2025, n. 1564
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