Nuovo codice appalti: da escludere, automaticamente, il ribasso pari alla soglia di anomalia individuata secondo il metodo A) dell’allegato II.2

A cura di Stefano Usai

9 Gennaio 2024
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L’ordinanza del TAR Puglia n. 502/2023 (che respinge la domanda cautelare dell’appaltatore) così come il pregresso parere dell’ANAC n. 536/2023 conferma che il ribasso pari alla soglia di anomalia – individuato ai sensi dell’opzione di cui alla lettera a) dell’allegato II.2, richiamato dall’art. 54 del nuovo codice appalti -, deve essere considerato anomalo ed escluso dalla competizione.

La querelle è che l’allegato II.2, nel richiamo appena riportato, stabilisce con punto 3 – relativo appunto al metodo A) -, che “Tutti gli sconti superiori” (e non anche quelli pari) “alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto all’impresa aggiudicataria è quello che questa stessa impresa ha presentato. In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con un sorteggio”.

L’Autorità Anticorruzione, con il parere citato spiega le ragioni per cui il RUP non si deve discostare dalla disciplina e prassi pregressa.

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Stefano Usai