Oneri aziendali per la sicurezza, Protocollo ITACA e immodificabilità dell’offerta: la verifica di anomalia tra discrezionalità tecnica e garanzie procedimentali

Nota a TAR Veneto, Sez. II, 3 marzo 2026, n. 504/2026

Alessandro Massari 6 Marzo 2026
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Premessa

La sentenza in commento affronta tre questioni tra loro strettamente connesse in materia di verifica di anomalia delle offerte: il valore giuridico dei parametri del Protocollo ITACA per la stima degli oneri aziendali per la sicurezza, la natura monofasica o bifasica del subprocedimento di verifica, e i limiti della rielaborazione in sede processuale delle giustificazioni fornite in gara. 
Si tratta di profili che, singolarmente, hanno già formato oggetto di pronunce giurisprudenziali, ma che raramente vengono esaminati in modo così organico in un’unica decisione, rendendo la sentenza un utile punto di riferimento per gli operatori del settore.

Il caso riguarda un appalto di servizi di ristorazione e pulizia per le mense della Guardia di Finanza in Veneto. La ricorrente, pur avendo conseguito il punteggio tecnico massimo alla pari con l’aggiudicataria, veniva esclusa per incongruità degli oneri aziendali per la sicurezza, ritenuti insufficienti a coprire le voci di costo essenziali (DPI, sorveglianza sanitaria, formazione, DVR, fondo rischi). Il TAR respingeva integralmente il ricorso, confermando la legittimità dell’esclusione.

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