1. Controllo di Legittimità – Grandi Opere – Modifiche Sostanziali (Art. 72 Dir. 2014/24/UE) – Finanziamento Pubblico Integrale.
2. Ambiente – Direttiva Habitat – Procedura IROPI (Motivi Imperativi) – Assenza di Soluzioni Alternative – Onere Istruttorio.
3. Infrastrutture Regolate – Piano Economico Finanziario (PEF) – Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) – Parere Obbligatorio.
1. La riattivazione legislativa di contratti d’appalto o concessione caducati (D.L. 35/2023) è subordinata al rispetto dei limiti di modifica contrattuale (Art. 72 Dir. 2014/24/UE). La trasformazione del modello di finanziamento da mercato (privato) a 100% pubblico (anche a fronte di risorse già stanziate) costituisce una modificazione sostanziale del contratto (Art. 72, par. 4), in quanto altera l’equilibrio finanziario a favore dell’aggiudicatario, imponendo l’indizione di un nuovo confronto concorrenziale.
2. La Delibera del Governo che approva la Relazione IROPI (Imperative Reasons of Overriding Public Interest) per superare una valutazione di incidenza ambientale negativa (VIncA) su siti Rete Natura 2000 (Art. 6, par. 4, Dir. 92/43/CEE) è illegittima qualora l’istruttoria tecnica non dimostri adeguatamente l’assenza di soluzioni alternative ragionevoli e si fondi su motivazioni di interesse pubblico (nella specie, salute e sicurezza) non corroborate da adeguato supporto tecnico, o su considerazioni di natura economica incongrue allo scopo della deroga.
3. L’approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) e del sistema tariffario (pedaggi) per una concessione infrastrutturale (anche se finanziata da fondi pubblici) richiede la preventiva acquisizione del parere dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), in virtù della sua competenza generale a definire i criteri per la fissazione delle tariffe nel settore dei trasporti (Art. 37 D.L. 201/2011). L’esclusione di tale parere per presunta irrilevanza (basata sulla classificazione stradale del tratto con pedaggio) è illegittima e inficia l’istruttoria economica.
Sintesi della Deliberazione (N. SCCLEG/19/2025/PREV)
La Corte dei Conti (Sezione Centrale di Controllo di Legittimità) ha ricusato il visto e la registrazione della Delibera CIPESS n. 41/2025, che approvava il progetto definitivo e il Piano Economico Finanziario (PEF) per il Collegamento Stabile tra la Sicilia e la Calabria (Ponte sullo Stretto di Messina), dichiarando l’atto non conforme alla legge e ai principi eurounitari.
Il rigetto si basa su tre vizi principali, ritenuti di immediata e decisiva rilevanza:
1. Violazione della Direttiva Habitat e della Procedura IROPI (Motivi Ambientali)
Il Consiglio dei Ministri aveva approvato la c.d. Relazione IROPI (Imperative Reasons of Overriding Public Interest) per superare la valutazione di incidenza ambientale negativa (VIncA) su tre siti Rete Natura 2000.
– Vizio Istruttorio: La Corte ha ritenuto che la Relazione IROPI (atto presupposto) fosse viziata da carenza di adeguata istruttoria e confusione procedurale. Non è stata provata l’assenza di soluzioni alternative in modo rigoroso, come richiesto dalla Direttiva Habitat (il CdM si è basato su considerazioni “estremamente sintetiche e assiomatiche”).
– Motivi Incongrui: Le motivazioni di interesse pubblico invocate (salute e sicurezza pubblica) sono state ritenute prive di adeguato supporto tecnico, mentre le ampie argomentazioni sui benefici economici sono state ritenute inconferenti ai fini di questa specifica deroga ambientale.
2. Violazione dell’Art. 72 Dir. 2014/24/UE (Modifica Sostanziale dei Contratti)
La Corte ha analizzato se il ripristino dei contratti (Concessione, Contraente Generale) caducati nel 2012, in forza del D.L. 35/2023, rispettasse i limiti sulle modifiche contrattuali in corso d’opera.
Cambiamento Radicale del Finanziamento: La Corte ha accertato che il passaggio dal modello finanziario originario (60% finanziamento privato/mercato, 40% pubblico) al finanziamento integrale (100%) con sole risorse pubbliche (ex Legge di Bilancio 2024/2025) costituisce una modificazione sostanziale ed essenziale del contratto di concessione (Art. 72, par. 4, Dir. 2014/24/UE).
– Alterazione dell’Equilibrio: Anche altre modifiche (come la riduzione della quota di prefinanziamento obbligatorio del Contraente Generale dal 15% al 5%) alterano significativamente l’equilibrio economico a favore del contraente. Tali modifiche sostanziali impongono l’indizione di un nuovo confronto concorrenziale.
3. Mancata Acquisizione del Parere ART
La delibera CIPESS aveva escluso la necessità di acquisire il parere dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART)sul Piano Economico Finanziario (PEF) e sul sistema tariffario (pedaggiamento).
– Violazione di Competenza: La Corte ha ritenuto tale esclusione illegittima. L’ART ha una competenza generale e settoriale (Art. 37 D.L. 201/2011) in materia di tariffe e accesso alle infrastrutture, e il suo apporto partecipativo è necessario per l’adeguata istruttoria del PEF, a prescindere dalla classificazione stradale dell’opera.
Ponte sullo stretto: il parere della Corte dei Conti
Corte dei Conti – Deliberazione del 27 novembre 2025 n. SCCLEG/19/2025/PREV
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