Precisazione della definizione di “società a controllo pubblico”

Atto di indirizzo dell’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti locali

26 Luglio 2019
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Atto di indirizzo dell’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti locali

Presso il portale del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali è stato reso disponibile un atto di indirizzo a cura dell’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti locali recante la precisazione della definizione di “società a controllo pubblico” ai sensi e per gli effetti di cui al Testo unico in materia di società partecipazione pubblica (d.lgs. n. 175/2016).

Come si legge in sede di premessa all’atto di indirizzo “In base all’art. 2, comma 1, lett. m) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (di seguito anche “Testo unico”) sono società a controllo pubblico quelle “in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)”; alla quale il Testo unico chiarisce che per controllo si intende “la situazione descritta nell’articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”. In forza delle predette disposizioni si viene ad attribuire rilevanza al c.d. “controllo congiunto” o “controllo plurisoggettivo”, vale a dire quello esercitato (sulla medesima società) da più amministrazioni (nessuna delle quali in condizione di esercitarlo in forma individuale e autonoma), con correlativa imputazione della qualifica di controllante a ciascuna di esse.”

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