Principio di autoresponsabilità: esclusa l’offerta se l’impresa non conclude l’inoltro telematico

È quanto stabilito dal Consiglio di Stato Sezione V, n. 3382 del 30 aprile 2026

Giovanni F. Nicodemo 6 Maggio 2026
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In materia di procedure di gara telematiche, il principio di autoresponsabilità impone all’operatore economico di sopportare le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione dell’offerta, inclusa l’omessa finalizzazione della procedura di caricamento a sistema mediante la pressione del tasto “Conferma offerta”.

Tale omissione, qualora non sia riconducibile a un comprovato malfunzionamento della piattaforma, non costituisce una mera irregolarità formale, bensì determina la mancata presentazione dell’offerta stessa, vizio non sanabile mediante soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. 36/2023.

La successiva acquisizione dell’offerta da parte della stazione appaltante, attraverso un intervento tecnico del gestore della piattaforma, si configura come una palese violazione del principio della par condicio competitorum, in quanto consente l’ammissione di un’offerta che, secondo la lex specialis, doveva considerarsi come non presentata.

È quanto stabilito dal Consiglio di Stato Sezione V, n. 3382 del 30 aprile 2026.

Indice

I fatti di causa

La controversia trae origine dalla procedura di gara indetta dall’Azienda Napoletana Mobilità s.p.a. (ANM) per l’affidamento di servizi assicurativi RCA per la propria flotta di autobus.

La seconda classificata impugnava l’aggiudicazione e gli atti di gara presupposti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania.

Il fulcro della doglianza risiedeva nell’illegittima ammissione dell’offerta della aggiudicataria. In particolare, durante la prima seduta di gara, il Seggio di gara aveva constatato la mancata visibilità dell’offerta economica sulla piattaforma telematica dell’impresa che poi sarebbe divenuta aggiudicataria.

A seguito di un’istruttoria avviata presso il gestore della piattaforma, quest’ultimo era intervenuto tecnicamente per rendere visibile l’offerta, che veniva quindi ammessa alla valutazione. La ricorrente sosteneva che tale operazione costituisse un’illegittima forma di soccorso istruttorio, volta a sanare la mancanza di un elemento essenziale dell’offerta.
Il T.A.R. Campania accoglieva il ricorso ritenendo fondate le censure relative all’inammissibilità del soccorso istruttorio per sopperire alla mancanza di una parte dell’offerta e, di conseguenza, annullava l’aggiudicazione.

La sentenza è stata confermata dal Consiglio di Stato, con la decisione in esame.

La decisione

Il Consiglio di Stato, con la sentenza in esame, ha respinto l’appello, confermando la decisione del T.A.R. e fornendo importanti chiarimenti sui principi di autoresponsabilità e sui limiti del soccorso istruttorio nelle gare telematiche.

I giudici di Palazzo Spada ricostruendo la vicenda fattuale hanno appurato inequivocabilmente che l’impresa “soccorsa” e poi divenuta aggiudicataria non aveva completato la procedura di presentazione dell’offerta economica.

Il Consiglio di Stato evidenziando che il disciplinare telematico, parte integrante della lex specialis stabiliva espressamente che, in assenza dell’azione “Conferma offerta”, l’offerta stessa doveva ritenersi come non presentata,  ha concluso che l’offerta della nella specie non poteva considerarsi ritualmente e tempestivamente avanzata.

Il cuore della motivazione risiede nell’applicazione del principio di autoresponsabilità del concorrente, un canone che, secondo i giudici di Palazzo Spada, permea i rapporti di diritto pubblico e trova una specifica e rigorosa declinazione nelle gare telematiche.

Citando un proprio precedente, il Consiglio ha ribadito che “ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione”.

La giurisprudenza è costante nell’affermare che l’operatore economico che partecipa a una gara telematica deve possedere l’esperienza e la diligenza necessarie per “dominare” le variabili tecniche della procedura, assumendosi il rischio di eventuali errori.

L’onere di una preliminare e attenta lettura delle istruzioni procedurali grava interamente sul partecipante, il quale non può pretendere che l’amministrazione si adoperi per garantire il buon fine delle operazioni a fronte di una sua negligenza.

Nel caso di specie, la mancata attivazione del pulsante “Conferma offerta” non era dovuta a un malfunzionamento del sistema ma a un errore dell’operatore nel seguire la procedura prescritta, che prevedeva il caricamento obbligatorio di file in ogni spazio previsto.
Tale vizio radicale, non sanabile, imponeva l’esclusione dell’impresa dalla gara.

L’operato della stazione appaltante, che ha illegittimamente “recuperato” l’offerta non presentata, è stato pertanto annullato dal giudice di primo grado, con una decisione che il Consiglio di Stato ha ritenuto di confermare integralmente.

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