Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara – Diritti esclusivi

Corte di Giustizia Europea sez. III 9 gennaio 2025

7 Marzo 2025
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Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 31, punto 1, lettera b) – Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara – Condizioni – Ragioni di natura tecnica – Ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi – Imputabilità all’amministrazione aggiudicatrice – Circostanze di fatto e di diritto da prendere in considerazione


Corte di Giustizia Europea sez. III 9 gennaio 2025 n. C/2025/1204

L’articolo 31, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi,
dev’essere interpretato nel senso che:
per giustificare il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi di tale disposizione, l’amministrazione aggiudicatrice non può invocare la tutela di diritti esclusivi qualora la ragione di una siffatta tutela sia ad essa imputabile. Una siffatta imputabilità è valutata sulla base non solo delle circostanze di fatto e di diritto che accompagnano la conclusione del contratto avente ad oggetto la prestazione originaria, ma anche di tutte quelle che caratterizzano il periodo che va dalla data di conclusione di tale contratto a quella in cui l’amministrazione aggiudicatrice sceglie la procedura da seguire per l’aggiudicazione di un appalto pubblico successivo.

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