Non sorge incompatibilità ai sensi dell’art. 15, co. 8 nel caso di un pregresso incarico di progettazione.
Lo ha chiarito il Tar Brescia, sentenza 03/04/2026, n. 481.
Si rammenta, a tale proposito che l’art. 15, co. 8 del codice dispone: “Negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, è vietata l’attribuzione dei compiti di RUP, responsabile dei lavori, direttore dei lavori o collaudatore allo stesso contraente generale, al soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato e ai soggetti a essi collegati. ”
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Project financing: nessuna incompatibilità per pregresso incarico
Lo ha chiarito il Tar Brescia, sentenza 03/04/2026, n. 481
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