La “proroga tecnica” e la “proroga programmata” dei contratti di appalto: presupposti, spazi di discrezionalità, loro esercizio

Breve commento a sentenza n. 382/2018 del TRGA di Trento depositata in data 20 dicembre 2018

Daniele Passigli 11 Gennaio 2019
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Breve commento a sentenza n. 382/2018 del TRGA di Trento depositata in data 20 dicembre 2018

Il tema della proroga dei contratti di appalto è stato, di recente, nuovamente affrontato in occasione di un ricorso proposto innanzi al TRGA di Trento nel quale l’impresa aggiudicataria del lotto unico di fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi a mezzo di convenzione ai sensi dell’articolo 39 bis, comma 3 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e dell’articolo 5 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 si era lamentata del fatto che l’amministrazione aveva disposto, unilateralmente, la “proroga tecnica” della convenzione nelle more dell’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento di una nuova convenzione.

Per chiarire i termini della questione ricordiamo che la convenzione di servizio energia era stata aggiudicata attraverso il sistema del “soggetto aggregatore”, cioè tramite l’Agenzia provinciale che si occupa, tra l’altro, di bandire delle gare per categorie merceologiche omogenee che possono interessare una pluralità di amministrazioni pubbliche (la stessa Provincia autonoma con i suoi enti strumentali, i Comuni e le Comunità, le APSP e ogni altra tipologia di soggetti aggiudicatori individuati dall’articolo 2, comma 1, lettera “c”, e comma 3 della legge provinciale sui lavori pubblici) al fine di: Continua a leggere….

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