È illegittimo il bando di gara che non prevede anche misure compensative per le piccole e le neo imprese
Consiglio di Stato, 10 ottobre 2019, n. 6907
Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato ha annullato un procedimento di gara per l’affidamento in concessione dei multiservizi da erogare presso uno stabilimento balneare militare.
Il procedimento era stato impugnato dal concorrente secondo classificato, ritenutosi pregiudicato dalla attribuzione al vincitore del punteggio riservato al rating di legalità mentre il bando non aveva previsto alcuna misura compensativa per i soggetti che a tale rating non possono accedere.
Ciò in violazione dell’art. 95 comma 13 del dgls. n.50 del 2016 ai sensi del quale, la previsione di criteri premiali a favore dell’offerta dei concorrenti provvisti di rating di legalità, deve essere accompagnata da prescrizioni che consentano alle altre imprese di ottenere gli stessi benefici di punteggio, ovvero di comprovare altrimenti la sussistenza delle condizioni o l’impiego delle misure previste dal rating.
Va ricordato infatti che secondo il decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012 il rating di legalità può essere richiesto solamente dalle imprese operanti in Italia, iscritte al registro delle imprese da almeno due anni e con un fatturato minimo pari ad almeno due milioni di euro.
Da qui la scelta legislativa del Codice degli Appalti di contemplare al contempo criteri per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per le microimprese, nonché piccole e medie imprese, imprese estere, giovani professionisti e neo aziende.
La stessa ANAC nelle linee guida n. 2 ha statuito come per l’utilizzo del punteggio premiale sia opportuno introdurre compensazioni a favore delle categorie escluse.
In applicazione, di tali principi il Consiglio di Stato, in presenza di una lettera di invito facente semplicemente rinvio al rating di legalità senza alcuna indicazione a favore delle micro e neo imprese – sebbene fosse stata prevista la partecipazione alla gara di imprese con fatturato non inferiore al milione di euro – ha dunque annullato la lex specialis di gara ritenendola non conforme al disposto dell’art. 95, comma 13 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e per l’effetto ha annullato anche la conseguente aggiudicazione all’impresa che si era vista attribuire i punti per il rating di legalità.
Ricostruendo la vicenda e la normativa di riferimento nei sensi che precedono, i giudici di secondo grado hanno riformato la sentenza del TAR per la Puglia (n. 1629/2018) che aveva invece dichiarato il difetto di interesse per il ricorrente del motivo fondato sul rating di legalità nell’erroneo presupposto che il relativo punteggio non sarebbe stato determinante nella aggiudicazione della gara.
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