La materia relativa alla qualificazione delle stazioni appaltanti ha assunto, con il nuovo codice dei contratti e poi, ancora, con il decreto correttivo, una dimensione sempre più delineata.
E’ pertanto importante chiarire quali possano essere le tipologie di appalti che possono essere affidate autonomamente, anche in mancanza di qualificazione.
Il presente contributo si propone, pertanto, l’obiettivo di fare luce su questo argomento.
Indice
Le disposizioni contenute nell’art. 62 comma 1 del codice dei contratti
L’art. 62, comma 1 dopo l’intervento riformatore de decreto correttivo (d.lgs. 209/2024) prevede che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all’affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a 500.000 euro. Possono, altresì, effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori (questo certamente senza limiti d’importo).
Per comprendere meglio quanto sopra illustrato, è necessario chiarire che:
a) per strumenti di acquisto si intendono:
1) le convenzioni quadro stipulate da Consip;
2) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza senza riapertura del confronto competitivo
3) il mercato elettronico realizzato dalla centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo.
b) per strumenti di negoziazione si intendono:
1) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso gli appalti vengano aggiudicati con riapertura del confronto competitivo;
2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza;
3) il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale;
4) i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del codice dei contratti.
Le indicazioni fornite dall’art. 62, co. 6 del codice dei contratti
A completamento di quanto sopra specificato, si evidenzia che l’art. 62, comma 6 del codice chiarisce meglio che le stazioni appaltanti non qualificate, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo 62:
- (lettera c del comma 6) procedono ad affidamenti di appalti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
- (lettera d del comma 6) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;
Inoltre
- eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l’esecuzione;
- eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere c) e d).
Come si può notare, l’art. 62, comma 6 del codice fa salva la disposizione del primo comma dell’art. 62 che prevede, come sopra meglio illustrato, la possibilità di porre in essere i seguenti adempimenti:
1. le stazioni appaltanti (e quindi a prescindere dalla qualificazione) “possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all’affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a 500.000 euro”;
2. le stazioni appaltanti, a prescindere dalla qualificazione, possono “altresì, effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori”.
Sulla base di quanto sin qui illustrato, si può concludere che le stazioni appaltanti non qualificate possono:
a) autonomamente procedono all’acquisizione di beni e servizi fino alla soglia di € 140.000;
b) effettuare lavori per importi pari o inferiori ai 500 mila euro;
c) autonomamente effettuare acquisti sotto soglia europea per beni e servizi (e quindi anche nella fascia che si colloca tra l’affidamento diretto, fino ad un importo inferiore alla soglia europea) purchè con l’utilizzo “autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente”;
d) effettuare lavori di manutenzione ordinaria fino al milione di euro, purché con l’utilizzo “autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente”;
e) effettuare “ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali”
La flow chart riepilogativa
Siamo ora in grado di fornire una flow chart che riepiloga gli appalti che possono essere effettuati dalle stazioni appaltanti non qualificate.
Si fornisce di seguito, il suddetto schema di sintesi.

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