Quesiti concernenti il criterio di valutazione dell’offerta tecnica relativo alle “migliorie”. Sulla sottoscrizione da parte del “tecnico abilitato”

A cura di Beatrice Armeli

Beatrice Armeli 21 Aprile 2022
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Logo Servizi tecnici 300 2Con due Delibere, emesse entrambe nell’adunanza del 30 marzo scorso, il Consiglio dell’Autorità tratta differenti questioni che però presentano un punto di tangenza relativo alle proposte migliorative – afferenti al criterio valutativo dell’offerta tecnica previsto dal disciplinare di gara per un appalto di lavori – e alla rispettiva riserva di sottoscrizione da parte del tecnico abilitato.

I principi espressi
In una procedura di gara avente ad oggetto l’affidamento di lavori stradali, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’offerta tecnica recante soluzioni progettuali migliorative ovvero varianti al progetto posto a base di gara deve necessariamente recare la firma di un ingegnere, essendo questi l’unica figura tecnica competente alla progettazione delle opere viarie che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati” (Delibera ANAC 30 marzo 2022, n. 145).

In un appalto di lavori, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, non può essere richiesto ai concorrenti di presentare, in sede di offerta tecnica, la progettazione esecutiva delle soluzioni migliorative proposte”. “[Q]ualora la clausola del disciplinare venisse interpretata nel senso che, ai fini della valutazione delle offerte, i concorrenti erano tenuti a descrivere le modalità realizzative degli interventi accettati [ovvero delle migliorie richieste dall’amministrazione]risulterebbe inspiegabile sia l’attribuzione del punteggio in base alla mera accettazione delle migliorie descritte nella tavola [progettuale] sia la richiesta di sottoscrizione dell’offerta da parte del solo operatore economico e non anche di un tecnico abilitato, unica figura competente a stabilire se le modalità di realizzazione dell’intervento siano possibili e congrue” (Delibera ANAC 30 marzo 2022, n. 153).

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