1. Contratti pubblici – CCT – Applicabilità del termine di ricusazione ex art. 815 c.p.c. ai membri del Collegio Consultivo Tecnico (CCT) dopo l’introduzione dell’istituto
2. Contratti pubblici – CCT – Rilevanza del momento della conoscenza della causa di incompatibilità per la decorrenza del termine di ricusazione del membro del Collegio Consultivo Tecnico.
Tribunale di Catania – Ordinanza N. R.G. 00000363/2025, del 16 maggio 2025.
1. A seguito dell’introduzione dell’istituto della ricusazione per i componenti del Collegio Consultivo Tecnico (CCT) ad opera del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (c.d. “correttivo”), che ha modificato l’art. 2 dell’Allegato V.2 del Codice degli appalti pubblici, trova applicazione il termine perentorio di dieci giorni per la proposizione dell’istanza di ricusazione, previsto dall’art. 815 c.p.c.. Tale applicazione si rende necessaria per ragioni di logica di sistema e per garantire la certezza e l’effettività delle determinazioni del CCT, evitando che la ricusazione possa essere proposta sine die, nonostante la natura irrituale del Collegio. Il richiamo all’art. 810 c.p.c. nella norma relativa alla ricusazione dei membri del CCT va inteso come indicazione dell’organo competente (Presidente del Tribunale) e non esclude l’applicazione del termine processuale di cui all’art. 815 c.p.c., tenuto conto anche delle linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che già richiamano tale disposizione.
2. Il termine perentorio di dieci giorni per la proposizione dell’istanza di ricusazione di un componente del Collegio Consultivo Tecnico (CCT), decorre dalla data di effettiva conoscenza della causa di ricusazione. La manifestazione di volontà di proporre ricusazione in una seduta del Collegio, o la piena conoscenza della posizione del componente e della causa di incompatibilità, è sufficiente a far decorrere il suddetto termine, rendendo tardivo il ricorso presentato oltre i dieci giorni da tale data.
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Ricusazione componenti CCT
Tribunale di Catania – Ordinanza del 16 maggio 2025
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