Il Vicepresidente Ance per i progetti strategici innovativi nell’ambito del partenariato pubblico-privato, Ing. Domenico Di Bartolomeo, ha richiamato in premessa il principio comunitario consolidato secondo cui, in caso di concessioni assentite o prorogate senza gara, il concessionario è obbligato a recuperare tale gap concorrenziale affidando con gara a terzi il 100% dei lavori di propria competenza.
L’articolo 177 del Codice dei Contratti pubblici (D.lgs n. 50/2016), quale misura di compromesso, ha identificato nella percentuale dell’80% la quota di lavori che i concessionari senza gara “a monte” sono tenuti ad esternalizzare mediante l’esperimento di procedure ad evidenza pubblica.
Ciò premesso, ha evidenziato che sussiste la preoccupazione, più volte manifestata in questi anni, che l’art 177 possa avere ripercussioni negative sulla manodopera impiegata dai concessionari di pubblici servizi ricompresi nel perimetro applicativo dell’articolo per l’effettuazione di lavori ad alta specializzazione. Inoltre, potrebbe venire in essere il rischio che il suddetto obbligo di esternalizzazione– sia pure corretto nei suoi presupposti–comporti ritardi nell’erogazione di prestazioni essenziali per la collettività, in ragione del tempo occorrente per l’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica.
Al riguardo, nell’ottica di contemperare la tutela della concorrenza con la tutela del lavoro, unitamente al diritto della collettività alla tempestiva esecuzione di prestazioni essenziali, potrebbe essere valutata l’estromissione dalla sfera di applicazione dell’art. 177 dei lavori impiantistici ad alta specializzazione afferenti i servizi pubblici essenziali nei settori dell’acqua, dei rifiuti, del gas e dell’energia elettrica.
Ciò, però, nel presupposto che, per tutti gli altri concessionari “senza gara”, ivi compresi quelli autostradali, l’obbligo di affidamento a terzi sia pari all’80 per cento, ivi compresi gli interventi edili di manutenzione ordinaria e straordinaria e che finisca il regime di continua proroga dell’art. 177. Naturalmente, la tutela dei lavoratori attualmente occupati da tali concessionari resterebbe comunque garantita, nelle ipotesi di nuove assunzioni, dalla clausola sociale, di cui all’art. 50 del Codice degli appalti.
Fonte: www.ance.it
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento