In base al combinato disposto di cui ai commi 1 e 6 dell’articolo 31 del Codice “per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura il RUP deve essere un tecnico” da individuarsi tra “i dipendenti di ruolo addetti” all’unità organizzativa interessata dal contratto.
a cura di Massimo Gentile
La formulazione dell’articolo suscita un dubbio interpretativo correlato al suo ambito di applicazione in relazione ai contratti di lavori.
In particolare, si pone il problema di comprendere se la specificazione “attinenti all’ingegneria e all’architettura” sia da riferirsi solo ai servizi ovvero anche ai lavori.
La differenza è notevole.
Nel primo caso, il RUP deve essere un “tecnico” solo con riferimento a lavori attinenti “all’ingegneria e all’architettura”; nel secondo caso, il RUP deve essere un tecnico con riferimento a qualsiasi tipologia di lavori.
Ad avviso di chi scrive, la prima opzione interpretativa, seppur astrattamente sostenibile sotto il profilo lessicale, non appare dotata di fondamento logico, attesa l’evidente impossibilità di differenziare, nell’ambito dei contratti di lavori, quelli “attinenti all’ingegneria e all’architettura”; categoria, quest’ultima, che non trova riscontro alcuno né a livello normativo, né a livello tecnico.
Ne deriva che, per qualsivoglia contratto di affidamento di lavori, il ruolo di RUP deve essere assolto da un tecnico.
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