L’acronimo non sintetizza più il responsabile unico del procedimento, perché si tratta, adesso, del responsabile unico del “progetto” per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice, come stabilisce l’art. 15, comma 1, del codice.
Gli estensori hanno preso atto che la realizzazione di una prestazione contrattuale ai sensi del codice dei contratti consiste in una complessa procedura, suddivisa in fasi tra di loro connesse ed integrate, ma potenzialmente autonome.
Tanto è vero che il comma 4 del medesimo art.15 dispone: “Ferma restando l’unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP”.
Quindi, il codice dei contratti illustra alcune possibilità di organizzare la direzione delle attività connesse all’acquisizione di una prestazione contrattuale.
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