Riflessioni sul DM 19 gennaio 2018 n.31 sugli schemi di contratto tipo per le garanzie fidejussorie
di Roberto Donati
Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n.31 (in vigore dal 25 aprile) ha approvato il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”
Qualcosa però non è andato per il verso giusto (con il nuovo Codice questa non è certo una novità).
Ci si sarebbe aspettati infatti, ai sensi dell’articolo 103 comma 9 e dell’articolo 104 comma 9 che il Decreto, sulla falsariga del “vecchio” D.M. n. 123 del 12.03.2004, avesse coperto tutte le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative del codice.
L’articolo 1 del Decreto , infatti , recita:
“Sono approvati gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 35, 93, 103 e 104, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”
In realtà così non è.
Per continuare a leggere il contenuto di questa pagina è necessario essere abbonati. Se sei già un nostro abbonato, effettua il login. Se non sei abbonato o ti è scaduto l’abbonamento >>ABBONATI SUBITO<< |
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento