Con sentenza n. 1346/2025, pubblicata in data 7 ottobre 2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – sede di Lecce, ha accolto, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso principale proposto dalla OMISSIS Soc. Cooperativa, disponendo, per l’effetto, l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione adottato in favore della controinteressata OMISSIS.
Nel pronunciarsi, il Collegio ha ribadito un principio di rilevante portata sistematica, affermando che: “spetta soltanto alla stazione appaltante valutare gli illeciti professionali, la loro incidenza sull’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a comprometterla, anche in relazione a misure di self-cleaning nelle more eventualmente adottate da quest’ultimo”.
Siffatta affermazione conduce a ritenere che gravi sulla stazione appaltante un obbligo motivazionale pieno ed espresso, anche laddove venga disposta l’ammissione di un operatore economico alla prosecuzione della procedura selettiva, tanto più quando quest’ultimo risulti infine aggiudicatario.
Si tratta di un onere argomentativo che si configura quale corollario imprescindibile dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, ancor più alla luce delle disposizioni contenute negli artt. 94, 95, 96 e 98 del d.lgs. 36/2023, le quali valorizzano, in chiave sostanziale, il ruolo della motivazione quale presidio di legalità e razionalità nella valutazione dell’affidabilità professionale dei concorrenti.
Il caso di specie
Il Comune di Galatina ha indetto una procedura di gara per l’affidamento del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, insistenti sull’intero comprensorio territoriale comunale.
All’esito delle operazioni di valutazione delle offerte, l’appalto è stato aggiudicato in favore dell’operatore economico primo classificato, la cui posizione, tuttavia, risultava ab origine compromessa a causa della pendenza, in capo al direttore e responsabile tecnico dell’impresa aggiudicataria, di un procedimento penale per i reati di cui agli artt. 452-bis e 674 c.p., nonché agli artt. 256, commi 3 e 4, e 257, comma 1, del d.lgs. 152/2006.
Tale circostanza era stata tempestivamente segnalata dalla società aggiudicataria all’interno dell’apposita dichiarazione integrativa al DGUE, al fine precipuo di consentire alla Stazione Appaltante la valutazione degli illeciti professionali dichiarati e la conseguente verifica dell’affidabilità dell’operatore economico.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, l’impresa aggiudicataria, venuta a conoscenza del dispositivo di condanna emesso dalla Sezione Penale del Tribunale di Lecce nei confronti del proprio Direttore e Responsabile Tecnico per i reati innanzi specificati, provvedeva a comunicare alla Stazione Appaltante l’adozione delle misure di self-cleaning previste dalla normativa vigente.
Benché tale circostanza avesse dovuto indurre la stazione appaltante a svolgere tutte le verifiche e gli accertamenti prescritti dall’art. 96, comma 6, d.lgs. 36/2023, il Comune di Galatina si limitò ad acquisire la notizia del dispositivo di condanna medio tempore sopravvenuto, procedendo nondimeno all’aggiudicazione dell’appalto in favore dell’impresa medesima.
Né sono state rese note le ragioni poste a fondamento della ritenuta idoneità delle misure di self-cleaning adottate, in spregio e violazione del summenzionato comma 6, art. 96.
Per tali ed ulteriori motivi, la società non aggiudicataria ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – sede di Lecce, invocando l’annullamento della determinazione adottata dal Comune di Galatina, con la quale è stata disposta, in via definitiva, l’aggiudicazione in favore della società controinteressata.
Per completezza espositiva, giova precisare che la ricorrente ha altresì domandato:
– la declaratoria di inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato, ai sensi degli artt. 121 e 122 del Codice del processo amministrativo;
– il risarcimento del danno in forma specifica, mediante il subentro nel rapporto contrattuale medio tempore perfezionato;
– ovvero, in via subordinata, il risarcimento per equivalente monetario, ai sensi dell’art. 124 c.p.a.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti, la società ricorrente ha esteso l’impugnativa alla determinazione dirigenziale mediante la quale è stata disposta, in favore della controinteressata, l’esecuzione anticipata del servizio, ai sensi dell’art. 17, comma 8, del d.lgs. 36/2023.
A sua volta, la controinteressata ha proposto ricorso incidentale, rivolto avverso i medesimi atti di gara, censurando, in particolare, la mancata esclusione della ricorrente, nonché l’attribuzione a quest’ultima di un punteggio tecnico ritenuto viziato da manifesta illogicità e/o irragionevolezza.
Infine, con un secondo atto di motivi aggiunti, parte ricorrente ha articolato ulteriori specificazioni in ordine alle censure già formulate nel ricorso introduttivo, alla luce delle risultanze acquisite a seguito del giudizio sull’accesso e, segnatamente, a seguito della trasmissione integrale dell’offerta tecnica presentata dall’operatore OMISSIS, primo classificato in graduatoria.
La decisione del TAR
Il TAR Lecce, con la sentenza oggetto di presente nota, ha accolto il ricorso principale ed i successivi motivi aggiunti, nei limiti precisati in motivazione, disponendo, per l’effetto, l’annullamento della determinazione n. OMISSIS, recante l’aggiudicazione definitiva della procedura di gara, nonché della determinazione n. OMISSIS, con la quale era stata disposta l’esecuzione anticipata del servizio oggetto di appalto.
In particolare, con riferimento al decisum concernente la determinazione di aggiudicazione, – sulla quale, in questa sede, sarà incentrata l’attenzione – il TAR ha ritenuto meritevole di accoglimento la doglianza con cui parte ricorrente aveva censurato l’omessa valutazione, da parte della Stazione Appaltante, delle circostanze indicate dalla società aggiudicataria nell’apposita dichiarazione integrativa al Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), segnatamente, la pendenza, in capo al direttore e responsabile tecnico dell’impresa controinteressata, di un procedimento penale per i reati di cui agli artt. 452-bis e 674 c.p., nonché agli artt. 256, commi 3 e 4, e 257, comma 1, del d.lgs. 152/2006, definito nelle more con sentenza di condanna.
Come noto, tali illeciti sono astrattamente idonei ad integrare una causa di esclusione automatica ai sensi dell’art. 94 del d.lgs. 36/2023, allorché sia intervenuta condanna con sentenza definitiva ovvero con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile.
In difetto di un accertamento penale definitivo, la rilevanza della contestata commissione degli illeciti si trasferisce sul piano della valutazione discrezionale riservata alla stazione appaltante, la quale è chiamata a verificare se tali condotte possano integrare un grave illecito professionale ai sensi degli artt. 95 e 98 del d.lgs. 36/2023, tale da compromettere l’affidabilità dell’operatore economico e, conseguentemente, la sua idoneità a contrarre con la pubblica amministrazione.
Sul punto, la giurisprudenza amministrativa è ormai consolidata nel ritenere che “spetta soltanto alla stazione appaltante valutare gli illeciti professionali, la loro incidenza sull’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a comprometterla, anche in relazione a misure di self-cleaning nelle more eventualmente adottate da quest’ultimo, avuto riguardo al tempo della loro adozione e alla loro concreta ed effettiva idoneità e rilevanza rispetto alla partecipazione alla gara” (Cons. Stato, Sez. V, 5 dicembre 2022, n. 10607, pronuncia richiamata e condivisa anche dal Tar Lecce nella sentenza in commento).
Alla luce di tale principio, deve ritenersi che, nella fattispecie sottoposta al vaglio giurisdizionale, la stazione appaltante fosse tenuta a compiere una valutazione espressa e puntuale delle misure di self-cleaning adottate dall’operatore economico controinteressato – consistite, nella specie, nell’interruzione del rapporto di lavoro con il professionista coinvolto nel procedimento penale – così da verificare la tempestività, la serietà e la concreta idoneità di tali misure a neutralizzare il disvalore comportamentale potenzialmente ostativo alla partecipazione alla gara, come previsto dall’art. 96 del d.lgs. 36/2023.
L’omissione di tale scrutinio – e, ancor più, della relativa motivazione – si pone in insanabile contrasto con i principi di trasparenza, par condicio e buon andamento dell’azione amministrativa – oltre che con il dato letterale del comma 6 dell’art. 96, d.lgs. 36/2023 – i quali impongono che ogni scelta valutativa incida in modo trasparente e verificabile sull’esito della procedura. Del resto, aggiunge il TAR Lecce, “sostenere che una motivazione espressa sia necessaria solamente quando debba disporsi l’esclusione e non quando si ammetta un concorrente al prosieguo della gara (specie là dove il concorrente interessato risulta essere aggiudicatario) equivale a dire che solo il concorrente escluso ha diritto ad una motivazione provvedimentale (eventualmente da contestare), mentre colui che ha partecipato ad una gara e che ha visto ammettere altro concorrente poi aggiudicatario non viene messo sullo stesso piano”.
In buona sostanza, l’onere di motivazione deve ritenersi sussistente anche in relazione ai provvedimenti di ammissione al prosieguo della procedura selettiva, segnatamente nei casi in cui il concorrente, poi risultato aggiudicatario, risulti destinatario di una causa di esclusione non automatica, la cui valutazione richiede un apprezzamento discrezionale da parte della stazione appaltante.
In definitiva, per quanto di interesse ai fini della presente analisi, il TAR Lecce ha annullato la determinazione di aggiudicazione per difetto di motivazione, disponendo la rimessione alla stazione appaltante – nell’ambito dell’esercizio della discrezionalità tecnica ad essa riservata – dell’esame ex novo della posizione dell’operatore controinteressato, affinché quest’ultima possa esprimere un giudizio compiuto e motivato circa la rilevanza (o irrilevanza) dei fatti dichiarati e di quelli successivamente emersi in ordine all’integrità e all’affidabilità professionale dell’aggiudicatario.
Brevi considerazioni
La pronuncia in esame appare meritevole di particolare attenzione nella parte in cui, discostandosi nettamente da un consolidato orientamento giurisprudenziale, riconosce in capo alla Stazione Appaltante un obbligo di motivazione anche nelle ipotesi in cui essa disponga l’ammissione alla prosecuzione della procedura di gara di un operatore economico gravato da una causa di esclusione di natura non automatica (art. 95, d.lgs. 36/2023).
Come noto, l’art. 95, co. 1, lett. e) del decreto legislativo n. 36/2023 statuisce che “la stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti: […] che l’offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All’articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi”.
In particolare, tra le fattispecie volte ad integrare l’illecito professionale grave, l’art. 98, co. 3, lett. g) del d.lgs. n. 36/2023, annovera espressamente anche la contestata commissione da parte dell’operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 94, di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94.
In forza di tali disposizioni, quindi, la Stazione Appaltante è tenuta ad escludere un operatore economico dalla procedura di gara quando, a seguito di una valutazione tecnico – discrezionale, ritenga che la commissione di taluno dei reati, consumati o tentati, indicati al comma 1 dell’art. 94, abbia inficiato l’affidabilità e l’integrità di un concorrente, anche qualora tale illecito sia stato commesso dal direttore e responsabile tecnico dell’impresa (art. 94, comma 3, d.lgs. 36/2023).
Ciò nondimeno, il legislatore ha dato facoltà alla Stazione Appaltante di derogare al principio di esclusione, consentendo la prosecuzione della procedura da parte dell’operatore economico interessato, allorché ricorrano le stringenti condizioni di self-cleaning previste dal comma 6 dell’art. 96 del d.lgs. 36/2023.
Tale ammissione, tuttavia, diviene legittima solo nel momento in cui il concorrente abbia, non solo adottato e formalmente comunicato l’adozione di idonee misure, ma altresì fornito la prova documentale della loro sufficiente efficacia nel ripristinare e dimostrare l’integrità e l’affidabilità professionale del medesimo operatore.
A tale fine è onere della Stazione Appaltante valutare le misure adottate, fornendo adeguata motivazione in ordine a “la gravità e le particolari circostanze del reato o dell’illecito, nonché la tempestività della loro assunzione” (art. 96, co. 6, periodo 4, d.lgs. 36/2023).
Tale disposizione normativa è stata oggetto di svariate interpretazioni all’interno del panorama della giurisprudenza amministrativa.
Ed invero, secondo un primo, maggioritario orientamento, la Stazione Appaltante è tenuta a fornire puntuale motivazione solo nell’ipotesi in cui decida di escludere un operatore economico dalla gara, e non già anche nel caso in cui i precedenti professionali dichiarati dal concorrente non incidano sulla sua integrità morale e professionale. La motivazione in ordine alla non gravità delle circostanze dichiarate può, infatti, ritenersi implicita o desumibile per facta concludentia, ossia, in sostanza, attraverso il mero atto di ammissione dell’impresa alla procedura di gara (si vedano, ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 5 maggio 2020, n. 2850; Sez. VI, 18 luglio 2016, n. 3198; C.G.A.R.S., 23 gennaio 2015, n. 53; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV,12 febbraio 2025, n. 498; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 7 aprile 2021, n. 2294).
Negli ultimi tempi, tuttavia, sembra affermarsi un diverso – sebbene ancora minoritario – orientamento giurisprudenziale, secondo il quale la stazione appaltante è tenuta a fornire un’adeguata motivazione anche nel caso di ammissione dell’operatore economico alla prosecuzione della procedura di gara. Tale obbligo motivazionale assume particolare rilievo e deve essere osservato con maggiore rigore quando il concorrente oggetto di valutazione risulti, ex post, aggiudicatario della gara.
Aderisce a questo più recente indirizzo interpretativo il TAR Lecce nella sentenza oggetto di commento.
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