Nella predisposizione degli atti di gara, in presenza di contratti labour intensive,  è   essenziale saper distinguere tra un appalto di servizi ad alta intensità di  manodopera e una somministrazione di lavoro.
Il secondo contratto, infatti, è riservato solo  alle agenzie di lavoro, uniche deputate a rendere la somministrazione, e la violazione di tale onere comporta l’applicazione di sanzioni come la possibilità per il personale di chiedere l’accertamento del rapporto lavorativo alle  dipendenze dirette della Stazione Appaltante.
Il TAR  Campania, di recente, ha analizzato una controversia in cui si discuteva della corretta qualificazione del contratto, fornendo indicazioni su come distinguere le due figure.
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