In linea generale, l’art. 13 del d.lgs. 36/2023 stabilisce che le disposizioni del Codice non si applicano, inter alia, “ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto”.
Per la definizione di gratuità, occorre fare riferimento all’art. 2, comma 1, lett. g) dell’Allegato I.1, laddove viene precisato che sono gratuiti “i contratti in cui l’obbligo di prestazione o i sacrifici economici direttamente previsti nel contratto gravano solo su una o alcune delle parti contraenti”.
In ogni caso, l’art. 8, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che “[l]e prestazioni d’opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l’applicazione del principio dell’equo compenso secondo le modalità previste dall’articolo 41, commi 15-bis, 15-ter e 15-quater”.
Sulla base di questa cornice normativa, si è espressa l’ANAC con diversi pronunciamenti.
Di seguito ne riportiamo in sintesi i principali più recenti, al fine di meglio esplicitare i presupposti e i limiti per l’affidamento di incarichi di servizi e ingegneria a titolo gratuito.
CONTINUA A LEGGERE….
Servizi tecnici: presupposti e limiti per l’affidamento a titolo gratuito
Sintesi dei principali e più recenti interventi ANAC, al fine di meglio esplicitare i presupposti e i limiti per l’affidamento di incarichi di servizi e ingegneria a titolo gratuito
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento