La giurisprudenza è tornata di recente a rammentare l’obbligo di applicare nelle gare d’appalto il criterio del favor partecipationis, in forza del quale, a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola contenuta in un bando o in un disciplinare di gara, va sempre preferita la scelta ermeneutica che consenta la più ampia partecipazione dei concorrenti.
Da ultimo il TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, con la sentenza 26/11/2025, n. 2634.
Il caso affrontato
La questione sottoposta all’attenzione del Collegio ha avuto riguardo un appalto di progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori.
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Servizio di punta dimostrabile anche con l’espletamento di due servizi pregressi
Commento a TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, sentenza 26/11/2025, n. 2634
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