1. La questione
La sentenza in commento pone una questione di ordine pratico rilevante per tutte le imprese pubbliche che operano nei settori speciali: chi è competente ad adottare il provvedimento di esclusione di un concorrente da una procedura di gara, e con quali limiti?
La risposta del TAR è articolata e merita attenzione, non tanto per la sua novità — il rigetto del motivo era prevedibile — quanto per le implicazioni sistematiche che il ragionamento svolto contiene.
Il ricorrente sosteneva che il procuratore firmatario del provvedimento di esclusione fosse privo dei necessari poteri, avendo la sua procura societaria un limite di valore per singola operazione pari a € 5.000.000, inferiore all’importo dell’appalto. L’argomento muoveva da una lettura dei limiti risultanti dalla visura camerale come limiti assoluti, invalicabili anche in presenza di deleghe specifiche.
Il TAR ne ha respinto la logica su due livelli distinti: uno attinente alla natura degli atti di gestione procedimentale rispetto agli atti di impegno patrimoniale; l’altro attinente al regime delle deroghe previsto dalla stessa visura.
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Settori speciali e competenza agli atti di gara: la delega ad hoc come strumento di flessibilità organizzativa
Nota a TAR Lazio, Sez. IV Ter, 21 aprile 2026 n. 7126
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