Il sopralluogo è obbligatorio se è così previsto dal disciplinare di gara

Brevi riflessione su alcuni profili del sopralluogo obbligatorio

23 Marzo 2018
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Brevi riflessione su alcuni profili del sopralluogo obbligatorio

a cura dell’Avv. Silena Ciriesi

Nella sentenza in commento il Tar Parma ha esaminato interessanti profili sull’obbligatorietà del sopralluogo che dopo l’abrogazione dell’art. 106 d.p.R. 207/2010 e la mancata previsione di analoga norma nel nuovo codice ha suscitato alcuni dubbi.

L’obbligo di sopralluogo è stato infatti inserito nel previgente regolamento generale sui lavori pubblici di cui al d.P.R. n. 554/1999, ove era previsto agli artt. 71, comma 2 e 79, comma 4. Superato il d.p.R. n.554/1999, l’obbligo di sopralluogo è stato contemplato dall’art. 106, comma 2, d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 secondo cui:
2.L’offerta da presentare per l’affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo, ove redatto, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì l’attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.”

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