La disciplina del soccorso istruttorio
Il d.lgs. n. 50/2016 disciplina il c.d. soccorso istruttorio all’art. 83, comma 9, ove viene stabilito che “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara”, con la precisazione che “costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”.
La previsione è chiara nel consentire la regolarizzazione delle carenze formali della documentazione amministrativa con espressa esclusione di quelle relative all’offerta economica e a quella tecnica.
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