Ma che disperazione nasce da una distrazione, un documentario non era un contratto di “appalto di servizi” ma una “prestazione d’opera intellettuale”

Ma anche incaricare un avvocato per una specifica difesa dell’ente non era poi così semplice sapere come fare ante Delibera ANAC 907/2018?

14 Novembre 2018
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Ma anche incaricare un avvocato per una specifica difesa dell’ente non era poi così semplice sapere come fare ante Delibera ANAC 907/2018?

Ancora giurisprudenza della corte dei conti del controllo sul mondo di mezzo delle prestazioni rese da persone fisiche estranee alle pp.aa., avvocati e non.

a cura di Riccardo Lasca

Premessa

Due recentissime pronunce gettano una luce non proprio dissolvente tutte le ombre sulle questioni di cui al titolo:

Corte dei Conti Campania Sez. Controllo n. 88/2018 per il caso dell’acquisto di un documentario valorizzante le eccellenze della Regione Campania;

Corte dei Conti Emilia Romagna Sez. Controllo n. 82/2018 che esamina questionari divulgati per una indagine conoscitiva sull’affidamento dei ‘servizi legali’ posti in essere da una Agenzia della Regione Emilia Romagna.

Seguono rispettivamente ai §§ 2 e 3 gli estratti, chiosati tra ((( ))) di dette pronunce con la messa in evidenza dei punti critici e/o non condivisibili: in particolare si rilevi come le CdC Sez. Controllo Emilia-Romagna con la delibera n. 82/2018 laddove espressamente afferma (correttamente per chi scrive) che “In ogni caso, la magistratura contabile già riteneva che detta tipologia d’incarico (((incarico di patrocinio legale))), pur non riconducibile direttamente agli incarichi professionali esterni disciplinati dall’art. 7, comma 6 e seguenti del d.lgs. n.165/2001, poiché conferito per adempimenti obbligatori per legge (mancando, pertanto, in tali ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell’amministrazione),” sconfessi clamorsamente la CdC Campania Sez. Controllo laddove afferma troppo genericamente che ogni prestazione resa da una persona fisica in modo professionale ricada sotto l’art. 7 commi 6 ss. Del Tupi (quando afferma a proposito della ripresa pro documentario che): “3. Tanto premesso, questo Collegio ritiene che l’Amministrazione appaltante con la fattispecie in esame ha conferito, violando la legge sotto plurimi profili, un incarico i-n-d-i-v-i-d-u-a-l-e  ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 6 bis, del d.lgs. n. 165/2001, la cui disciplina è di seguito riportata.

(…)

La fattispecie in esame – procedura di spesa per la realizzazione di documentario e spot audio video – è un’ipotesi di conferimento di incarico individuale, rispondente alle caratteristiche del predetto art. 7, comma 6 citato.

(…)

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