Uno degli aspetti di sicuro interesse – in un documento vasto e ampio -, è il fatto di ribadire la centralità del RUP e, non a caso, si legge – tra gli altri -, che “Alla luce delle deroghe introdotte dal legislatore alla disciplina dei contratti pubblici, la figura del RUP ha assunto una valenza ancora più decisiva”. Una delle puntualizzazioni di particolare rilievo, sempre al fine di evitare confusioni e letture demolitorie è che al RUP, si legge “in primo luogo (…) è demandato il compito di suggerire le procedure semplificate più idonee ad accelerare l’avvio e l’esecuzione degli appalti e, nello stesso tempo, contemperare il necessario rispetto dei principi generali di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 50/2016. Da qui l’importanza di prevedere da parte del RUP una motivazione rafforzata della scelta di ricorrere ad affidamenti in deroga”.
Nell’importante documento è abbastanza chiara la distinzione tra procedure semplificate (introdotte con la legislazione emergenziale) e le procedure “in deroga” che non sono quelle oggettivamente eccezionali introdotte anche dal DL 76/2020 e dal DL 77/2021.
Non a caso, come si vedrà più avanti, il riferimento ad una esplicita motivazione che ne legittimi l’utilizzo di certe procedure viene richiesta (per evitare comportamenti patologici) in relazione alle sole procedure eccezionali.
E questo, del resto è coerente con quanto espresso nel recente parere ANAC n. 13/2022 con cui si è precisato che le procedure “emergenziali” (per intendersi l’affidamento diretto puro e la procedura negoziata) non sono affatto facoltative e devono essere applicate (almeno se la determina a contrarre viene adottata entro il 30 giugno 2023).
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