Tassa automobilistica regionale e affidamento diretto ad ACI: il cerchio si chiude tra Lussemburgo e Perugia

Nota a TAR Umbria, Sez. I, n. 93/2026, dep. 13.03.2026, e C.G.U.E., Sez. VII, ord. 3 febbraio 2026, C-316/25 (Regione Umbria c. Ge.Fi.L.)

Alessandro Massari 16 Marzo 2026
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1. Due pronunce, una questione

Il 13 marzo 2026 il TAR Umbria ha condannato la Regione Umbria al risarcimento del danno da perdita di chance in favore di Ge.Fi.L. per l’illegittimo affidamento diretto ad ACI dei servizi di gestione della tassa automobilistica per l’annualità 2022.

Poco più di un mese prima, il 3 febbraio 2026, la Corte di giustizia dell’Unione europea aveva pronunciato — nella forma semplificata dell’ordinanza motivata ex art. 99 del regolamento di procedura — la propria risposta al rinvio pregiudiziale sollevato dal Consiglio di Stato in un giudizio che vedeva protagoniste le stesse parti: ancora la Regione Umbria, ancora Ge.Fi.L., ancora ACI, ancora la tassa automobilistica (C-316/25).

Le due pronunce non si occupano della stessa annualità — il rinvio pregiudiziale riguardava la D.G.R. n. 126/2023, relativa al triennio 2023-2025, impugnata in separato giudizio — ma affrontano la medesima questione di diritto e si inseriscono nel medesimo filone giurisprudenziale. Lette insieme, offrono un quadro pressoché completo dei profili che la vicenda solleva: la Corte di giustizia chiarisce i confini della cooperazione pubblico-pubblico come deroga all’obbligo di gara; il TAR Umbria trae le conseguenze risarcitorie dell’illegittimità già accertata in giudicato per l’annualità precedente. Vale la pena leggerle in sequenza.

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