L’articolo 33 dell’allegato II.14 al d.lgs. 36/2023, in materia di esclusione dall’anticipazione del prezzo, prescriveva, tra le esclusioni anche “… i servizi che per loro natura prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali”.
Il testo indicato è quello emanato, insieme al d.lgs. 36/2023, in data 31 marzo 2023 e non modificato dal successivo d.lgs. 209/2024 (correttivo) prima delle modifiche introdotte dall’articolo 2, comma 4, lettera f-bis del d.l. 73/2025 convertito con legge 105/2025.
L’interpretazione della norma portava, con la lettura del testo originario del codice, ad una conseguente esclusione dell’anticipazione per le prestazioni relative ai servizi di ingegneria e architettura.
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