Processo civile – Responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. – Citazione di precedenti giurisprudenziali inesistenti – Integrazione della colpa grave – Riconducibilità del fenomeno all’utilizzo acritico di strumenti di intelligenza artificiale generativa (c.d. allucinazioni) – Condanna d’ufficio
Integra gli estremi della colpa grave, rilevante ai fini della condanna d’ufficio ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., la citazione in atti difensivi di precedenti giurisprudenziali inesistenti con riportati tra virgolette passaggi asseritamente testuali che non trovano corrispondenza in alcuna pronuncia effettivamente resa.
Ove il tribunale, verificando i precedenti invocati sulla banca dati ufficiale del CED della Corte di cassazione, accerti che le sentenze richiamate o non esistono o hanno contenuto del tutto difforme dai passaggi virgolettati, deve escludersi tanto un malfunzionamento delle banche dati giuridiche professionali (che indicizzano provvedimenti autentici e non generano testo) quanto un mero errore mnemonico o di trascrizione, quanto infine la fabbricazione deliberata (ipotesi implausibile per le conseguenze disciplinari sproporzionate). L’unica ipotesi razionalmente sostenibile è che il difensore si sia avvalso di uno strumento di intelligenza artificiale generativa senza sottoporre gli output alla doverosa verifica sulle fonti primarie. I modelli di linguaggio di grandi dimensioni (Large Language Models) non costituiscono banche dati giurisprudenziali, ma strumenti di generazione automatica del linguaggio fondati su meccanismi inferenziali statistico-probabilistici, notoriamente soggetti al fenomeno delle allucinazioni — generazione di contenuti formalmente plausibili ma sostanzialmente falsi o inesistenti, ivi comprese citazioni giurisprudenziali mai rese. L’utilizzazione acritica di tali strumenti, senza verifica degli output mediante consultazione delle fonti primarie, integra colpa grave e giustifica la condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. in misura pari all’importo delle spese di lite liquidate in favore della parte vittoriosa.
«L’utilizzazione acritica di tali strumenti, senza la doverosa verifica dell’attendibilità degli output mediante consultazione delle fonti primarie (banche dati giuridiche, repertori ufficiali, CED della Corte di Cassazione), integra gli estremi della colpa grave, non potendosi più tollerare, allo stato attuale delle conoscenze tecnologiche diffuse, errori di tale natura, i quali — lungi dal costituire meri refusi o imprecisioni — aggravano significativamente l’attività del giudice e delle controparti, costretti a verificare l’attendibilità di ogni singola citazione e a controdedurre su precedenti inesistenti.»
Sintesi della sentenza
Il Tribunale accertava che l’attrice aveva citato quattro precedenti giurisprudenziali con passaggi virgolettati inesistenti.
Verificati i precedenti sul CED della Corte di cassazione, il Tribunale escludeva malfunzionamenti delle banche dati, errori di trascrizione e fabbricazione deliberata, individuando come unica spiegazione razionale l’utilizzo acritico di un sistema di intelligenza artificiale generativa, le cui allucinazioni non erano state sottoposte a verifica sulle fonti primarie. Tale condotta integrava colpa grave, giustificante la condanna d’ufficio per € 14.103,00.
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Utilizzo “acritico” dell’IA negli atti difensivi – Colpa grave
Tribunale di Siracusa, Sez. II civile – Sentenza R.G. n. 1244/2025 del 20 febbraio 2026
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