Per il TAR Calabria (TAR Calabria, sez. II, 4.7.2024 n. 1099), in presenza di una relazione dell’Amministrazione che dia atto analiticamente della scelta di prevedere l’utilizzo di un determinato materiale per delle lavorazioni, l’operatore economico non può individuare un materiale diverso per la realizzazione dell’opera.
Una simile scelta, infatti, configura non una miglioria ma una variante (inammissibile) di progetto.
CONTINUA A LEGGERE….
Varianti progettuali e migliorie: i criteri distintivi e i materiali scelti dall’amministrazione
A cura di Vincenzo Laudani
Leggi anche
Riforma della Corte dei conti: individuazione dei pareri interni o esterni rilevanti ai fini della presunzione di buona fede per scongiurare la responsabilità erariale
Il problema che si pone è individuare quali siano, da una parte i pareri “interni” e, dall’altra que…
Luigi Oliveri
08/04/26
La mancata regolazione sugli incentivi tecnici espone l’ente al risarcimento del danno
Sono queste le indicazioni della Corte dei conti, (Sez. controllo Friuli Venezia Giulia), contenute …
Vincenzo Giannotti
08/04/26
Cumulo di funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori: la regola e le eccezioni
Come noto, l’Allegato I.2 (“Attività del RUP”), precisa, sub art. 2, comma 3, le modalità di individ…
Beatrice Armeli
03/04/26
Incentivi tecnici erogabili in caso di affidamento di un servizio di interesse generale ad una società mista
È questo il principio di diritto enunciato dalla Corte dei conti, (Sez. controllo della Lombardia), …
Vincenzo Giannotti
03/04/26
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento