Nelle procedure di gara la stazione appaltante può svolgere contestualmente il subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta e quello di verifica delle dichiarazioni rese in sede di offerta tecnica – relative, in particolare, alla disponibilità di impianti e attrezzature, al possesso di certificazioni e alla formazione del personale dichiarati ai fini dell’attribuzione del punteggio – anche mediante un’unica comunicazione di avvio e un’unica relazione conclusiva, purché le istruttorie restino sostanzialmente autonome, con oggetto distinguibile, e non derivi un concreto pregiudizio difensivo, non essendo previsto né dall’art. 110 del d.lgs. 36/2023 né, nel caso di specie, dalla lex specialis un obbligo di sequenza tra le due verifiche.
Lo afferma il Consiglio di Stato con delle conseguenze pratiche per le quali si offrono, al termine dell’articolo, delle checklist di flusso che guidano l’azione evitando di incorrere nei rischi e nelle condizioni che avrebbero potuto condurre il giudice ad una diversa conclusione.
CONTINUA A LEGGERE….
Verifica parallela di anomalia e comprova delle dichiarazioni: legittimità della contestualità
Lo afferma il Consiglio di Stato con delle conseguenze pratiche per le quali si offrono, al termine dell’articolo, delle checklist di flusso che guidano l’azione evitando di incorrere nei rischi e nelle condizioni che avrebbero potuto condurre il giudice ad una diversa conclusione
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento