Il principio di rotazione non ha efficacia precettiva

18 Marzo 2016
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Nel recente caso davanti Tar Lazio (TAR Lazio sez. II 11/3/2016 n. 3319) il Comune non aveva invitato un’impresa, gestore uscente del servizio di rimozione dei veicoli in sosta, alla procedura negoziata per il nuovo affidamento del medesimo servizio, motivando anche sulla base del principio di rotazione degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate, espressamente richiamato dall’art. 57, comma 6, del codice degli appalti.

Il Collegio romano ne approfitta per ribadire il valore non immediatamente precettivo del principio di rotazione.

Difatti la giurisprudenza ha precisato che il principio di rotazione, essendo funzionale ad assicurare un certo avvicendamento delle imprese affidatarie, non ha una valenza precettiva assoluta per le stazioni appaltanti, di guisa che: A) la sua episodica mancata applicazione non vale ex se ad inficiare gli esiti di una gara già espletata, una volta che questa si sia conclusa con l’aggiudicazione in favore di un soggetto già in precedenza invitato a simili selezioni, ovvero già affidatario del servizio (Cons. Stato, Sez. VI, 28 dicembre 2011, n. 6906); B) in difetto di situazioni particolari, riscontrabili ad esempio in ipotesi di precedenti inadempimenti contrattuali, non può essere invocato sic et simpliciter per escludere un concorrente che chieda di essere invitato a partecipare ad una procedura negoziata (T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. II, 14 ottobre 2015, n. 1325; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 16 gennaio 2015, n. 179; T.A.R. Molise Campobasso, Sez. I, 17 aprile 2014, n. 269).

In definitiva, posto che l’art. 57, comma 6, del codice degli appalti pone sullo stesso piano i principi di concorrenza e di rotazione, la prevalente giurisprudenza si è ripetutamente espressa nel senso di privilegiare i valori della concorrenzialità e della massima partecipazione, per cui in linea di massima non sussistono ostacoli ad invitare (anche) il gestore uscente del servizio a prendere parte al nuovo confronto concorrenziale.

Fatte queste premesse generali, il Collegio ritiene che nel caso in esame il principio di rotazione non possa essere utilmente invocato per giustificare il mancato invito della ricorrente per il fatto che la stessa ha regolarmente gestito il servizio per oltre dieci anni. E ciò a maggior ragione considerando che l’impresa rappresenta il principale operatore del settore attivo sul territorio della stazione appaltante, tanto che è l’unico soggetto che ha presentato un offerta nella prima gara. Pertanto il suo invito, lungi dal pregiudicare l’applicazione del principio di rotazione, avrebbe semmai favorito la concorrenza.

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