Gli elementi aleatori non sono idonei a giustificare l’offerta anormalmente bassa

Nel rispetto dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016, non è consentito all’impresa di fare ricorso agli elementi aleatori ovvero ai futuri introiti in sede del giudizio di anomalia

26 Giugno 2017
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Nel rispetto dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016, non è consentito all’impresa di fare ricorso agli elementi aleatori ovvero ai futuri introiti in sede del giudizio di anomalia

Il TAR Umbria ha affermato la legittimità del modus operandi della Stazione Appaltante che ha ritenuto insufficienti ed incongruenti le giustificazioni fornite dall’impresa, ai fini del superamento della verifica di anomalia della propria offerta, basate sugli eventuali e futuri ricavi, estranei all’offerta economica stessa.

Ebbene, ai sensi dell’art. 97 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici): “gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta”.

Al comma 4 del medesimo articolo sono enucleate inoltre le circostanze alle quali è consentito fare riferimento in sede della verifica della congruità e pertanto: “le spiegazioni possono, in particolare, riferirsi a: l’economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione; le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori; l’originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall’offerente”.

Nel caso di specie, il TAR Umbria ha ravvisato l’infondatezza delle doglianze dell’impresa nella misura in cui l’art. 97 non prevede la facoltà di fare l’affidamento sugli elementi estranei all’offerta economica soggetta alla verifica della congruità, quali gli introiti che sarebbe stato possibile ricavare nel corso dello svolgimento della commessa. Per converso, si è affermato il principio per il quale le predette giustificazioni devono attenere in modo diretto all’offerta presentata.

Si è precisato pertanto che deve considerarsi “infondata l’impostazione dell’impresa che ritiene di poter coprire costi derivanti dall’esecuzione del contratto mediante utili conseguibili eventualmente solo in un tempo successivo per mezzo di un negozio giuridico differente.

 

Massima a cura di Maddalena Was (maddalenawas@vintieassociati.com)

Pubblicato il 16/06/2017
00457/2017 REG.PROV.COLL.
00175/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria

 (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 175 del 2017, proposto da:

A. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato C. M., con domicilio eletto presso il T.A.R. Umbria in Perugia, OMISSIS;

contro

Comune di Città di Castello, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Loriano Maccari, con domicilio eletto presso il T.A.R. Umbria in Perugia, OMISSIS; Centrale Unica di Committenza non costituita in giudizio;

nei confronti di

G. S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato A. P., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M. D. in Perugia, OMISSIS;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia

– della comunicazione nonché dell’allegato verbale di gara di seduta n. 8 del 27 marzo 2017 comunicato alla A. A. s.r.l. a mezzo pec in data 29 marzo 2017 mediante il quale la stazione appaltante per il tramite della commissione di gara disponeva l’esclusione della odierna ricorrente, a seguito di verifica dell’anomalia dell’offerta presentata in gara, ritenuta definitivamente anomala e, procedeva ad aggiudicare l’appalto, ai sensi dell’art. 33 del d.lgs n. 50/16 alla seconda classificata C. G. S.p.A.;

– della relazione con gli allegati n. 2 formulata in seduta riservata in data 20.03.2017 con la redazione del verbale n. 7 dalla commissione costituita a supporto del RUP giusta determinazione n. 176 del 24.02.2017 conosciuta dalla ricorrente mediante la comunicazione del 06.04.2017 con la quale la stazione appaltante autorizzava la A. A. in ragione della richiesta di accesso agli atti del 29 marzo 2017 prot. n. 12365 ad estrarre 1) copia degli 8 verbali di gara; 2) copia degli atti relativi all’endo – procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta; 3) comunicava la formulazione della determinazione n. 283 del 06/04/2017;

– della determinazione n. 283 del 06/04/2017 avente ad oggetto: “Realizzazione Piazza dell’Archeologia CUP G19I08000020007 – CIG 68025612EC. Approvazione Proposta di Aggiudicazione” mediante la quale il Comune di Città di Castello (PG) approvava ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del d.lgs n. 50/16 la proposta di aggiudicazione così come formulata nel verbale delle operazioni di gara n. 8 del 27.03.2017 unitamente ai verbali numeri 1-2-3-4-5-6-7 richiamati alle pagg. 4 e 5 della surrichiamata determinazione n. 283 del 06/04/2017 e di aggiudicare i lavori alla Impresa C. G. S.p.A. con sede OMISSIS che ha offerto il ribasso del 23,983%;

– del verbale di I seduta pubblica del 24.11.2016 attraverso il quale la commissione dichiarava la partecipazione alla gara di n. 13 concorrenti e procedeva all’apertura della busta contrassegnata dalla lettera “A” per la verifica della documentazione amministrativa presentata a corredo delle offerte e alle ore 13,45 è stato chiuso il verbale di gara con l’apertura dell’Offerta Tecnica contrassegnata dalla lettera “B” informando i concorrenti che l’esame delle medesime offerte avverrà in seduta riservata;

– del verbale di II seduta di gara e dei rispettivi allegati del 29.11.2016 mediante il quale la Commissione in seduta riservata dava lettura della documentazione, verificando l’assenza di elementi economici e raccogliendo gli elementi utili finalizzati all’attribuzione dei relativi punteggi, secondo i criteri indicati all’art. 6 del Disciplinare di Gara in cui sono precisati i punteggi a disposizione della Commissione di gara da attribuire a ciascun parametro e rinviava la ulteriore seduta al 05.12.2016 per il prosieguo della seduta riservata e per i chiarimenti che avrebbe dovuto presentare la società I.N. e U. S.  s.r.l. con la seguente motivazione “offerte tecniche relative al CRITERIO N. I-GARANZIA POSTUMA ALLA CONSEGNA DEI LAVORI, presentate dagli operatori economici “I.N., con sede in OMISSIS (PG) e “U. S.  SRL” con sede in Città di Castello (PG), non erano esposte in modo chiaro ed inequivocabile”;

– del verbale di III seduta di gara e dei rispettivi allegati del 05.12.2016 mediante il quale la Commissione in seduta riservata prende atto dei chiarimenti forniti dalla I.N. ed U. S.  s.r.l. e procedeva con lo scrutinio delle offerte tecniche con la seguente illustrazione riportata nel suddetto verbale “prosegue quindi i sui lavori, procedendo alla presa d’atto delle valutazioni delle Offerte Tecniche assegnate a tutti i soggetti esaminati, formando il prospetto riassuntivo, allegato al presente verbale sotto la lettera “C”, per fame parte integrante e sostanziale. Terminate le suddette operazioni, il Presidente dà mandato al Segretario verbalizzante di provvedere a pubblicare sul profilo del committente, inviata poi a mezzo PEC a ciascun concorrente, la data e l’ora della convocazione della quarta seduta di gara, che si terrà in forma pubblica. Fin da ora viene fissata per il giorno 12 dicembre 2016, con inizio alle ore 15:00, presso la sede del Comune, negli uffici della Centrale Unica di Committenza. In tale seduta la Commissione, renderà noti i punteggi ottenuti relativamente alle Offerte Tecniche, proseguirà con l’apertura delle offerte economiche presentate dai soggetti ammessi ed all’assegnazione dei relativi punteggi, alla formazione della graduatoria. Nel caso di offerte incongrue, si provvederà a trasmettere la documentazione relativa al Responsabile Unico del procedimento per i provvedimenti conseguenziali. Alle ore 17:00 il Presidente dichiara chiusa la terza seduta di gara, prendendo in consegna i plichi per conservarli in luogo sicuro, presso la sede comunale”;

– del verbale di IV seduta di gara e dei rispettivi allegati del 12.12.2016 mediante il quale la Commissione in seduta pubblica svolgeva quanto di seguito riportato: “Preliminarmente il Presidente legge a beneficio dei soggetti presenti il prospetto riportante i dati relativi alla valutazione delle Offerte Tecniche a ulteriore garanzia del fatto che tali punteggi sono definitivi e pertanto non potranno essere modificati in seguito all’apertura della busta contenente l’offerta economica. Informa nel contempo che l’accesso alla documentazione di gara mediante rilascio di copie ai richiedenti, sarà effettuato a procedimento concluso e cioè ad avvenuta efficacia della determinazione di aggiudicazione dell’appalto all’operatore economico risultato vincitore. A questo punto, prima di procedere all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, il Presidente della Commissione di gara ricorda che la valutazione di tali offerte sarà effettuata applicando le modalità già indicate all’art.7 del Disciplinare di Gara, a tutti note. Si procede quindi all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche congiunte, determinato per ciascun concorrente, il valore complessivo delle stesse e attribuito il relativo coefficiente mediante applicazione della formula: Vai = Ra/Rmax Il risultato dell’applicazione di tale formula è quello riportato nel prospetto Allegato A) al presente verbale, quale parte integrante e sostanziale. Si procede, a questo punto, seguendo le indicazioni di cui all’art. 10 del disciplinare di gara, alla formazione della graduatoria mediante la seguente formula: Pi = (Wi’*Vai), con il risultato di cui al prospetto Allegato B) al presente verbale, quale parte integrante e sostanziale. La Commissione rileva, ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs.50/2016, che le offerte degli operatori economici collocati al 1 ° e 2° posto in graduatoria, presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il Presidente dà mandato quindi al Segretario verbalizzante di trasmettere al Responsabile unico del Procedimento, i plichi degli operatori economici le cui offerte risultano anomale, per provvedere agli adempimenti conseguenziali.”;

– del verbale di V seduta di gara e dei rispettivi allegati del 29.12.2016 mediante il quale la Commissione in seduta riservata ha richiamato i verbali delle sedute precedenti nonché quello del 12.12.2016 di formulazione della graduatoria provvisoria ed ha altresì proceduto: “Visto che il Responsabile del Procedimento con nota prot.50413 del 23/12/2016, ha chiesto al Presidente della Commissione di gara di procedere ad un approfondimento da parte della Commissione al fine di espletare una nuova valutazione in merito: ” … all’offerta tecnica presentata dal concorrente n°8 – C.S.E.C., giunto 2° nella classifica finale riporta, in riferimento al criterio tecnico n°3, un’offerta difforme da quanto prescritto nel Bando di Gara, 2 visto che prevede attività variate rispetto al progetto approvato …. ” ed ha riconsegnato i plichi dei concorrenti collocati al 1 ° e 2° posto in graduatoria. Conseguentemente con comunicazione del 28/12/2016 è stata convocata la Commissione di gara per oggi alle ore 15:00; TUTTO CIO’ PREMESSO La Commissione prende atto della richiesta avanzata dal Responsabile del Procedimento come sopra riportata, per cui procede al riesame del Criterio n°3, dell’offerta tecnica presentata dal concorrente n°8 – C.S.E.C.. Procede alla lettura dell’offerta proposta limitatamente al criterio n° 3 – Tempo di consegna dell’opera: ponderazione fino a punti 8 e, da ciò desume, anche sulla base delle precisazioni progettuali apportate dal Responsabile del Procedimento appositamente interpellato per puntuali chiarimenti in ordine al riesame dallo stesso richiesta, che tra le soluzioni proposte dall’operatore economico per la riduzione dei tempi, una delle modalità esecutive e precisamente: … “3) utilizzo per l’impalcato del piano terra di travi prefabbricate reticolari tipo REP accoppiate con elementi orizzontali per solaio realizzati con lastre Predali, che fungano da cassero a perdere per il getto del solaio in soletta piena, previa verifica delle strutture e autorizzazione degli Enti competenti;” .. ., pur non alterando le caratteristiche strutturali di progetto (unico getto armato per la realizzazione del solaio in soletta piena), la modalità di esecuzione proposta produce un risultato che non risponde alle finiture architettoniche/estetiche richieste dalla committenza. Per tale motivo la Commissione ritiene di rivedere le valutazioni della scheda n.3 dell’offerta tecnica del concorrente n° 8 C.S.E.C., che si allega al presente verbale sotto la lettera “A” per farne integrante e sostanziale, con conseguente ridefinizione del punteggio relativo al progetto tecnico, come da prospetto allegato al presente verbale sotto la lettera “B” per farne parte integrante e sostanziale e la conseguente rimodulazione della graduatoria, mantenendo inalterato tutto il resto. Il prospetto 3 con la nuova graduatoria provvisoria, è riportato nello schema allegato al presente verbale sotto la lettera “C” per farne parte integrante e sostanziale. Terminate le suddette operazioni, il Presidente dà mandato al Segretario verbalizzante di provvedere a pubblicare sul profilo del committente un avviso, da inviare poi a mezzo a ciascun concorrente, contenente la data e 1’ora della convocazione della sesta seduta di gara, che si terrà in forma pubblica il giorno 5 gennaio 2017 con inizio alle ore 12:00, presso la sede del Comune, negli uffici della Centrale Unica di Committenza. Durante tale seduta verrà data comunicazione delle ultime operazioni esperite dalla Commissione e verrà data lettura della nuova graduatoria provvisoria di cui al prospetto allegato “C” al presente verbale. I lavori terminano alle ore 18:00.”;

– del verbale di VI seduta di gara e dei rispettivi allegati del 05.01.2017 mediante il quale la Commissione in seduta pubblica ha richiamato i verbali delle sedute precedenti e le relative attività svolte affermando che: “Il Presidente, quindi, dà comunicazione delle ultime operazioni esperite dalla Commissione, mediante lettura ad alta ed intellegibile voce del verbale n°5, avente per oggetto i lavori svolti nella seduta riservata del giorno 29/12/2016 e della nuova graduatoria provvisoria… La Commissione rileva che, ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs.50/2016, le offerte degli operatori economici collocati al 1° e 3° posto della graduatoria provvisoria sopra riportata, presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. A tale proposito, 1′ Avv. Michele Mottola presente in sala, delegato dall’operatore economico C. G. SP A, invita a mettere a verbale il documento, che si allega al presente con la lettera “A”, del seguente tenore: ” La Società C.B. spa evidenzia che la verifica dell’anomalia del! ‘impresa I A classificata deve tener conto anche della proposta migliorativa caratterizzata da diversi elementi di natura quantitativa, quindi economicamente valutabili, nonché del rialzo offerto in relazione al bene oggetto di corrispettivo”. Dato atto di tutto quanto sopra esposto, il Presidente dà mandato al Segretario Verbalizzante di pubblicare sul profilo del committente l’esito provvisorio di gara con la nuova graduatoria come da prospetto sopra riportato; – trasmettere al Responsabile unico del Procedimento, il plico dell’operatore economico classificatosi al 1 ° posto nella graduatoria provvisoria, la cui offerta risulta anomala, per provvedere agli adempimenti conseguenziali; I lavori della Commissione terminano alle ore 12:20.”;

– del verbale di VII seduta di gara e dei rispettivi allegati del 21.03.2017 mediante il quale la Commissione in seduta riservata disponeva quanto segue: La Commissione dà atto che in data 05 gennaio 2017 il Segretario verbalizzante, in attuazione a quanto disposto dal Presidente, ha pubblicato sul profilo del committente l’esito provvisorio di gara con la nuova graduatoria e trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento, il plico dell’operatore economico classificatosi al 1° posto nella graduatoria provvisoria, la cui offerta è risultata anomala. Il Responsabile del Procedimento avendo eseguito e completato l’endoprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, è presente oggi in questa sede per relazionare alla Commissione sull’esito della stessa. A tal fine rimette tutta la documentazione relativa all’endoprocedimento in questione, dalla quale si evince che l’offerta in esame è risultata anomala e della quale si allega al presente verbale sotto la lettera A): “Relazione sintetica avente per oggetto “Lavori per la realizzazione di “Piazza del! ‘Archeologia – Valutazione delle giustificazioni presentate dal! ‘Impresa in merito all’offerta anomala”, firmata dal RUP, Dott. Ing. F. C., per fame parte integrante e sostanziale. Pertanto, in esito all’endoprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, viene constatato che non è emerso il superamento del giudizio di anomalia dell’offerta e quindi l’offerta presentata dall’operatore economico A. A. S.R.L. di OMISSIS (CE), viene esclusa. Conseguentemente la Commissione procede allo scorrimento della graduatoria, verificando che l’offerta seconda classificata è quella dell’operatore economico C. G. S.P.A di OMISSIS (CE), alla quale è stato attribuito il punteggio totale di 90,6311100 (75175 punteggio offerta tecnica – 15,631125 punteggio offerta economica). Tale offerta risulta “non in anomalia”, non avendo totalizzato sia per l’offerta economica che per l’offerta tecnica un punteggio superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Considerato quanto sopra, il Presidente ritiene di convocare, in seduta pubblica, i concorrenti al fine di dare comunicazione di quanto sopra verificato. A tal fine dà mandato al Segretario verbalizzante di convocare in seduta pubblica la commissione di gara, e di dare comunicazione mediante pubblicazione sul profilo del committente e invio, a mezzo PEC, a ciascun concorrente, della data ed ora della ottava seduta pubblica di gara, che si terrà il giorno 27/3/2017 alle ore 15:30 presso la sede del Comune di Città di Castello, OMISSIS. I lavori della Commissione terminano alle ore 12:45.”;

– del verbale di VIII seduta di gara e dei rispettivi allegati del 27.03.2017 mediante il quale la Commissione in seduta pubblica dal quale emergeva che: “Il Presidente dà quindi comunicazione dei lavori eseguiti dalla Commissione di gara mediante lettura del proprio verbale n. 7 dal quale si evince: Che a seguito dell’endoprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, eseguito e completato dal Responsabile Unico del Procedimento, l’offerta presentata dall’operatore economico A. A. SRL è stata esclusa poiché risultata anomala; • che la Commissione ha eseguito lo scorrimento della graduatoria, verificando che l’offerta seconda classificata è quella dell’operatore economico C. G. SPA di OMISSIS (CE), alla quale è stato attribuito il punteggio totale di 90,631/100 (75175 punteggi offerta tecnica – 15, 63112 5 punteggio offerta economica), offerta “non in anomalia”, non avendo totalizzato sia per l’offerta economica che per l’offerta tecnica un punteggio superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Pertanto, per quanto sopra esposto la Commissione di gara PROPONE che l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DELL’ARCHEOLOGIA venga effettuata a favore dell’operatore economico C. G. SPA con sede in OMISSIS (CE) – PIVA 03411360617 Il Presidente dispone la trasmissione degli atti di gara al Responsabile del Procedimento il quale ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del D.lgs. n. 50/2016, provvederà all’approvazione della presente proposta di aggiudicazione, nonché a quanto previsto dall’art. 32 co.5 del suddetto D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. “I lavori della Commissione terminano alle ore 15 :40.”;

– del verbale di seduta di contraddittorio del 9 marzo 2017 conosciuto dal ricorrente a seguito di accesso agli atti del 06/04/2017;

– della determinazione di aggiudicazione con efficacia di cui risultano ignoti gli estremi ed il contenuto, solamente prospettata indicativamente nella determinazione n. 283 del 06/04/2017 in quanto l’Ente ha dichiarato di procedere alla previa verifica dei requisiti di legge e successivamente alla redazione della determina di aggiudicazione con efficacia;

– del bando-disciplinare di gara e dei relativi allegati in parte qua e nei limiti dell’interesse qui fatto valere in giudizio se ed in quanto lesivi dell’interesse del ricorrente;

– di ogni altro atto ad esso preordinato, connesso, consequenziale e conseguente.

Nonché per la declaratoria di inefficacia del relativo contratto, ove stipulato, nelle more della decisione della presente controversia tra il Comune di Città di Castello (PG) e la società C. G. S.p.A. – contro interessata e, comunque, soggetto diverso dalla odierna ricorrente.

Nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente a subentrare nel medesimo contratto, ove concluso prima della decisione della causa di merito, anche per la parte residua.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Città di Castello e di C. G. S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2017 il dott. E. M. e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con atto di ricorso (n.r.g. 175/2017) notificato il 30 maggio 2017 la società A. A. s.r.l. ha adito l’intestato tribunale per chiedere l’annullamento degli atti, meglio in epigrafe, riguardanti la procedura di gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione della Piazza dell’Archeologia presso il Comune di Città di Castello, all’esito della quale la ricorrente predetta veniva esclusa per mancato superamento della verifica di anomalia dell’offerta e l’appalto veniva aggiudicato in favore di C. G. s.p.a., odierna controinteressata.

Nel merito, il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:

Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 191 del d.lgs. 50/2016. Violazione e falsa applicazione degli artt. 26 e 27 del capitolato speciale d’appalto. Violazione del principio della par condicio tra i concorrenti. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere per illogicità manifesta. Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto.

Sostiene al riguardo la società ricorrente l’erroneità della valutazione circa l’anomalia della propria offerta con specifico riferimento alle giustificazioni circa gli introiti derivanti dalla vendita del terreno che costituisce parte del corrispettivo, ovvero degli appartamenti che sarebbe possibile costruire sul medesimo terreno.

Non sarebbe stato inoltre considerato che il capitolato speciale d’appalto contempla la corresponsione all’appaltatore di un acconto sul corrispettivo e l’anticipata apprensione del bene.

Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 191 del d.lgs. 50/2016. Violazione del principio della par condicio tra i concorrenti. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere per illogicità manifesta. Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto.

Lamenta in particolare la società ricorrente il calcolo effettuato dalla stazione appaltante sul ribasso riportato in offerta.

Si sono costituite il giudizio l’amministrazione resistente e la società odierna controinteressata, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del gravame e concludendo nel merito per il rigetto delle domande di parte ricorrente.

All’udienza camerale del giorno 23 maggio 2017 la causa è stata trattenuta in decisione, avendo il Collegio ravvisato i presupposti per la sua immediata definizione con sentenza in forma semplificata, tenuto conto della completezza del contraddittorio, dell’esaustiva trattazione delle tematiche oggetto del giudizio e della mancanza di osservazioni in senso contrario delle parti in causa.

DIRITTO

  1. Viene all’esame del Collegio la legittimità degli atti riguardanti la procedura di gara per l’affidamento “dei lavori di realizzazione della Piazza dell’Archeologia con parte del corrispettivo costituito da trasferimento dell’immobile”, da effettuarsi presso il Comune di Città di Castello.
  2. Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente sostiene che in sede di valutazione dell’anomalia della propria offerta, la stazione appaltante avrebbe errato nel ritenere insufficienti ed incongruenti le giustificazioni prodotte in ordine agli introiti derivanti dalla vendita del terreno che costituisce parte del corrispettivo, ovvero in relazione agli appartamenti che sarebbe possibile costruire e poi vendere su detto terreno.

2.1. Il motivo è infondato e va respinto.

2.2. Osserva infatti il Collegio che ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016, le giustificazioni rese dall’offerente nell’ambito del giudizio di anomalia della propria offerta, devono riguardare elementi che concernono l’offerta stessa, tra cui: l’economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione; le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori; infine, l’originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti.

2.3. Contrariamente al suesposto dato normativo, la società ricorrente ha invece tentato di giustificare il notevole ribasso offerto, facendo affidamento su elementi aleatori e futuri estranei all’offerta stessa, quali gli eventuali introiti che sarebbe possibile ricavare dalla vendita del terreno facente parte della remunerazione della ditta aggiudicataria, ovvero dalla vendita di appartamenti da costruire sul terreno medesimo.

2.4. Appare pertanto corretta la valutazione effettuata dalla stazione appaltante, secondo cui deve ritenersi “infondata l’impostazione dell’impresa che ritiene di poter coprire costi derivanti dall’esecuzione del contratto mediante utili conseguibili eventualmente solo in un tempo successivo per mezzo di un negozio giuridico differente”.

  1. Con il secondo ed ultimo motivo, la società ricorrente lamenta che il giudizio di anomalia sarebbe stato effettuato sulle singole voci di prezzo e non sull’offerta complessivamente considerata.

3.1. Anche detta doglianza appare destituita di fondamento.

3.2. Risulta infatti indimostrato che laddove la verifica di anomalia fosse stata estesa alle restanti voci di prezzo non specificatamente prese in considerazione, il risultato che ne sarebbe scaturito avrebbe consentito di concludere per l’attendibilità dell’offerta della ricorrente.

3.3. A ciò deve aggiungersi che nel caso di specie la valutazione ha riguardato 87,5% del valore economico del computo metrico, ossia la quasi totalità dell’offerta in contestazione e non le voci di costo singolarmente considerate.

  1. Le considerazioni che precedono impongono dunque il rigetto della domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati, nonché delle connesse domande volte alla declaratoria di inefficacia del contratto d’appalto ove medio tempore stipulato con l’aggiudicataria, ovvero al subentro della società ricorrente nel contratto medesimo.
  2. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in ogni domanda.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in € 3.000,00 (tremila/00) da dividersi in parti uguali tra il Comune resistente e la società odierna controinteressata, oltre oneri ed accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Raffaele Potenza,         Presidente

Paolo Amovilli,           Consigliere

Enrico Mattei, Primo Referendario, Estensore

 

 

L’ESTENSORE         IL PRESIDENTE

Enrico Mattei              Raffaele Potenza

 

 

IL SEGRETARIO