Il Consiglio di Stato si pronuncia sull’ambito di applicazione della fattispecie di “conflitto di interessi”

Contratti pubblici – Affidamento di servizi assicurativi – Conflitto di interessi – Obbligo di esclusione

25 Luglio 2017
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%

Contratti pubblici – Affidamento di servizi assicurativi – Conflitto di interessi – Obbligo di esclusione

Commento al Consiglio di Stato, 11 luglio 2017, n. 3415

La fattispecie del “conflitto di interessi”, descritta dall’art. 42, comma 2 del d.lgs. 50 del 2016, ha portata generale, come emerge dall’uso della locuzione “in particolare” riferita alla casistica di cui al richiamato art. 7 d.P.R. n. 62 del 2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), avente mero carattere esemplificativo.

Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di primo grado del Tar Pescara che, nell’ambito di una procedura per l’affidamento di servizi assicurativi, aveva annullato l’aggiudicazione definitiva ritenendo sussistente nel caso di specie una situazione di “conflitto di interesse” rilevante ai sensi degli artt. 42, comma 2 e 80 d.lgs. 50/2016, che sarebbe nata dai legami esistenti fra le compagini societarie del broker incaricato del servizio di consulenza e redazione degli atti di gara e la compagnia assicurativa beneficiaria dell’affidamento.

In particolare, secondo il Tar la circostanza che tra i membri del consiglio di amministrazione dell’agenzia generale della compagnia assicurativa territorialmente competente per l’esecuzione del servizio oggetto della gara ci fosse anche l’amministratore unico e socio maggioritario della società detenente la maggioranza delle quote del broker che aveva concorso alla preparazione degli atti di gara, integrava l’ipotesi di incompatibilità vietata dalla legge.

Nel confermare le conclusioni dei Giudici di prime cure, il Consiglio di Stato ha avuto modo di chiarire i presupposti della causa di esclusione di cui al combinato disposto dalle citate disposizioni.

Al riguardo, si è precisato che, attese le finalità generali di presidio della trasparenza e dell’imparzialità dell’azione amministrativa perseguite dall’art. 42 comma 2 d.lgs 50/2016, l’espressione “personale” contenuta nella norma in esame deve essere riferita non solo ai dipendenti in senso stretto (ossia, i lavoratori subordinati) dei soggetti giuridici ivi richiamati, ma anche a quanti, in base ad un valido titolo giuridico (legislativo o contrattuale), sono in grado di impegnare, nei confronti dei terzi, i propri danti causa o comunque rivestono, di fatto o di diritto, un ruolo tale da poterne obiettivamente influenzare l’attività esterna.

Ritenendo diversamente, si entrerebbe, invece, nella contraddizione di escludere dalla portata della norma avente manifesta funzione preventiva, proprio quei soggetti che più di altri sono capaci di condizionare gli operatori del settore (pubblici e privati) dando vita a situazioni di conflitto che la disposizione vuole evitare, ossia i componenti degli organi di amministrazione e controllo.

Invero, se la norma sul conflitto di interessi si applica sicuramente ai dipendenti “operativi”, a maggior ragione andrà applicata anche agli organi ed uffici direttivi e di vertice (nonché ai dirigenti e amministratori pubblici), come si evince proprio dal richiamo all’art 7 del d.P.R. n. 62 del 2013, per indicare le ampie categorie di soggetti cui fare riferimento.

Massima a cura dell’Avv. Irene Picardi (irene.picardi@hotmail.it)

 >> Per approfondire il contenuto della sentenza è disponibile il testo integrale

irene picardi