Rotazione negli appalti: funzione compensativa con eccezioni

13 Settembre 2017
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Il principio di rotazione trova finalmente una più chiara definizione grazie alle recenti sentenze del Consiglio di Stato, rispettivamente n. 4125 della sesta sezione e n. 4142 (della quinta sezione) depositate entrambe il 31 agosto 2017

a cura di Stefano Usai

Da una analisi congiunta emerge che la rotazione ha una valenza/implicazione di tipo compensativo ma che ammette delle eccezioni – sostanzialmente rimesse alle condizioni oggettive del mercato e ad una, non ben chiara, certificazione del RUP circa l’adeguatezza dell’esecuzione del pregresso contratto da parte dell’affidatario uscente – rispondendo, quasi esaustivamente, ad uno stesso interrogativo posto dalla commissione speciale del Consiglio che si è espressa sullo schema di decreto legislativo correttivo n. 56/2017 (con il parere n. 782/2017) ovvero se la rotazione dovesse o meno essere intesa come un obbligo o come facoltà.

La funzione compensativa della rotazione

La prima delle sentenze citate (n. 4125) si occupa della procedura di affidamento triennale della concessione del servizio di erogazione di prodotti mediante distributori automatici. Il ricorrente – aggiudicatario e pregresso affidatario della concessione – impugna la sentenza del TAR Toscana, che con sentenza n. 454 del 2017, annullava l’affidamento per “la violazione del principio di rotazione, essendo l’aggiudicataria la precedente concessionaria del servizio”.
Da notare, ma si ritornerà più avanti, che il ricorrente solleva anche la questione della legittimità costituzionale dell’articolo 36 del codice.

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