Appalti a titolo gratuito: sono soggetti alla disciplina del codice appalti

Assume rilievo per la Pubblica Amministrazione la recentissima sentenza del Consiglio di Stato (Sez. V)  3 ottobre 2017, n. 4614 in materia di contratti a titolo oneroso soggetti alla disciplina del nuovo codice appalti.

5 Ottobre 2017
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Anche un affidamento concernente servizi a titolo gratuito configura un contratto a titolo oneroso, soggetto alla disciplina del codice degli appalti

Assume rilievo per la P.A., la sentenza del Consiglio di Stato (Sez. V)  3 ottobre 2017, n. 4614 in materia di contratti a titolo oneroso soggetti alla disciplina del nuovo codice appalti.

Affidamento concernente servizi a titolo gratuito: la pronuncia del Consiglio di Stato

I giudici della quinta Sezione spiegano che la garanzia di serietà e affidabilità, intrinseca alla ragione economica a contrarre, non necessariamente trova fondamento in un corrispettivo finanziario della prestazione contrattuale.

A supporto delle conclusioni cui è pervenuta, la Sezione ha ricordato che assume ormai particolare pregnanza nell’ordinamento, evidenziando il rilievo dell’economia dell’immateriale, la pratica dei contratti di sponsorizzazione.

La sponsorizzazione non è un contratto a titolo gratuito, in quanto alla prestazione dello sponsor in termini di dazione del denaro o di accollo del debito corrisponde l’acquisizione, in favore dello stesso sponsor, del diritto all’uso promozionale dell’immagine della cosa di titolarità pubblica: il motivo che muove quest’ultimo è l’utilità costituita ex novo dall’opportunità di spendita dell’immagine, cioè la creazione di un nuovo bene immateriale.

Per l’Amministrazione è finanziariamente non onerosa, cioè passiva: non comporta un’uscita finanziaria: tuttavia genera un interesse economico attivo per lo sponsor, insito in un prodotto immateriale dal valore aggiunto che va a suo vantaggio.

Pertanto la circostanza che vi sia verso lo sponsor una traslazione meramente simbolica, cioè di immagine, della cosa di titolarità pubblica non può essere considerata come vicenda gratuita, ma va posta in stretta relazione, nei termini propri dell’equilibrio sinallagmatico, con il valore della controprestazione, vale a dire della dazione dello sponsor.

Con la sponsorizzazione si ha dunque lo scambio di denaro contro un’utilità immateriale, costituita dal ritorno di immagine.

Utilità economica del contraente

Del resto, non è inconferente rilevare che assume ormai particolare pregnanza nell’ordinamento, evidenziando il rilievo dell’economia dell’immateriale, la pratica dei contratti di sponsorizzazione, che ha per gli stessi contratti pubblici la disciplina generale nell’art. 19 del d.lgs. n. 50/2016 (cfr. art. 199-bis d.lgs. n. 163 del 2006), e una particolare applicazione nel settore dei beni culturali (art. 120 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).

La sponsorizzazione non è un contratto a titolo gratuito, in quanto alla prestazione dello sponsor in termini di dazione del denaro o di accollo del debito corrisponde l’acquisizione, in favore dello stesso sponsor, del diritto all’uso promozionale dell’immagine della cosa di titolarità pubblica: il motivo che muove quest’ultimo è l’utilità costituita ex novo dall’opportunità di spendita dell’immagine, cioè la creazione di un nuovo bene immateriale.

Per l’Amministrazione è finanziariamente non onerosa – cioè passiva: non comporta un’uscita finanziaria – ma comunque genera un interesse economico attivo per lo sponsor, insito in un prodotto immateriale dal valore aggiunto che va a suo vantaggio.

In altri termini: la circostanza che vi sia verso lo sponsor una traslazione meramente simbolica, cioè di immagine, della cosa di titolarità pubblica non può essere considerata come vicenda gratuita, ma va posta in stretta relazione, nei termini propri dell’equilibrio sinallagmatico, con il valore della controprestazione, vale a dire della dazione dello sponsor.

In conclusione – spiegano i giudici, “non vi è estraneità sostanziale alla logica concorrenziale che presidia, per la matrice eurounitaria, il codice degli appalti pubblici quando si bandisce una gara in cui l’utilità economica del potenziale contraente non è finanziaria ma è insita tutta nel fatto stesso di poter eseguire la prestazione contrattuale”.

Documenti collegati

Consiglio di Stato (Sez. V)  3 ottobre 2017, n. 4614
Contratti pubblici – Offerta senza utile – Appalti a titolo gratuito – Utilità finanziaria – Non è considerata elemento indispensabile dal diritto vivente dei contratti pubblici – Utilità economica – Puo’ riferirsi all’utilità costituita dal potenziale ritorno di immagine per il professionista – Superamento del divieto di non onerosità per i contratti pubblici

Redazione