Le offerte non possono essere modificate dalla stazione appaltante, salva la mera correzione di errori materiali

In caso di errore materiale, l’offerta economica del concorrente può essere modificata, anche ex officio, purché la correzione non alteri la volontà dell’offerente, chiaramente desumibile dagli altri elementi dell’offerta stessa

22 Gennaio 2018
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%

In caso di errore materiale, l’offerta economica del concorrente può essere modificata, anche ex officio, purché la correzione non alteri la volontà dell’offerente, chiaramente desumibile dagli altri elementi dell’offerta stessa

Aderendo ad una giurisprudenza ormai consolidata, il Consiglio di Stato ha ricordato in questi giorni che nella materia degli appalti pubblici vige il principio generale della immodificabilità dell’offerta, posto a tutela dell’imparzialità e della trasparenza dell’azione amministrativa, nonché della concorrenza e della parità di trattamento delle imprese che prendono parte alla gara.

Le offerte, intese come atto negoziale, possono essere solo interpretate dalla stazione appaltante in modo tale da ricercare l’effettiva volontà del dichiarante al fine di superare eventuali ambiguità nella loro formulazione, purché si giunga ad esisti certi circa la portata dell’impegno assunto.

In tale contesto, si ammette anche la correzione di meri errori materiali che non si traduca in una inammissibile attività manipolativa ad opera della Commissione di gara, a condizione che gli stessi errori siano immediatamente rilevabili dal contesto dell’atto e senza il bisogno di complesse indagini ricostruttive di una volontà che deve essere agevolmente individuabile.

Facendo applicazione di tali principi, e dopo articolata disanima delle circostanze di fatto, i giudici amministrativi hanno ritenuto legittima l’attività della Commissione che aveva corretto un’offerta applicando il ribasso formulato dall’impresa interessata sull’importo a base di gara al netto degli oneri di sicurezza, come prescritto dal disciplinare, anziché sull’importo al lordo degli stessi, come erroneamente indicato dall’offerente.

A parere del Collegio, l’attività della stazione appaltante si era, quindi, risolta in una semplice operazione matematica, effettuata sulla base degli altri elementi contenuti nell’offerta e non in un’inammissibile attività manipolativa.

Documenti collegati

  • Consiglio di Stato sez. V 11/1/2018, n. 113
    Contratti pubblici – Principio generale della immodificabilità dell’offerta- Ammissibile un’attività interpretativa della volontà dell’impresa partecipante alla gara da parte della stazione appaltante, al fine di superare eventuali ambiguità nella formulazione dell’offerta- Ammissibilità correzione errore di calcolo- Operazione che non lede in alcun modo in concreto la par condicio dei concorrenti

Rimani sempre aggiornatobottonenewsletter

Irene Picardi