Il regime di impugnazione dei bandi di gara: quid novi?

23 Gennaio 2018
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Il tema dell’onere di immediata impugnazione del bando di gara e degli altri atti introduttivi delle procedure di affidamento, senza attendere l’adozione di ulteriori atti applicativi che segnano la conclusione dell’iter  procedimentale, ha da sempre rappresentato un tema di centrale rilevanza nel panorama dei contratti pubblici.

a cura dell’avv. Chiara Mengoni

Soprattutto perché, a fronte del silenzio del legislatore, è spettato alla giurisprudenza il compito di delimitarne l’ambito oggettivo di applicazione, spesso in via non propriamente univoca.

Il presente contributo intende ripercorrere sinteticamente i principali sviluppi giurisprudenziali emersi sul tema, passando per la sentenza della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1/2003, che ha individuato alcuni importanti principi di diritto, fino alla recente ordinanza della terza sezione del Consiglio di Stato 7 novembre 2017, n. 5138, che ha invocato un nuovo pronunciamento della Plenaria ritenendo che l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici abbia riattualizzato le problematicità relative ai profili interpretativi oggetto di dibattito giurisprudenziale emerse nel corso degli anni.

Gli orientamenti interpretativi precedenti alla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1/2003

Il previgente Codice dei contratti pubblici, d.lgs. 163/2006, non individuava particolari criteri o fattispecie specifiche di applicazione dell’onere di diretta impugnazione dei bandi di gara o di concorso, per cui il problema relativo alla individuazione dei casi di immediata impugnazione è stato risolto facendo appello ai principi generali in tema di ammissibilità del ricorso giurisdizionale, che richiedono in capo al ricorrente un interesse diretto, concreto ed attuale ad agire in giudizio, a fronte di una lesione pure essa concreta ed attuale della propria situazione giuridica soggettiva tutelata dall’ordinamento.

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Redazione