I contratti continuativi di cooperazione
Il decreto correttivo al codice dei contratti ha introdotto all’art. 105, comma 3, la lettera c-bis), secondo la quale non si configurano come attività affidate in subappalto “le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata all’aggiudicazione dell’appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto d’appalto”.
a cura dell’Avv. Claudio Bigi
La prima domanda che si pone è se le prestazioni rese in forza di quei contratti continuativi di cooperazione possano consistere anche in lavori, oltre a servizi e forniture.
La formulazione dell’inciso parrebbe sufficientemente ampia per poter dare una risposta affermativa al quesito, se non fosse che l’incipit del comma 3 è intitolato “alle seguenti categorie di forniture o servizi”, fra le quali rientrerebbe anche il comma c-bis).
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