La rotazione non esiste (forse)

La rotazione deve essere applicata solamente se, nel sotto soglia comunitario, la scelta degli operatori è “discrezionale” e viene effettuata dal RUP.

8 Gennaio 2020
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La rotazione deve essere applicata solamente se, nel sotto soglia comunitario, la scelta degli operatori è “discrezionale” e viene effettuata dal RUP.

Nei casi in cui il procedimento è sostanzialmente aperto ed ogni operatore interessato, in possesso dei requisiti, può prender parte alla competizione, la rotazione non è un criterio/vincolo del procedimento amministrativo.

E’ questo l’approdo definitivo cui giunge la giurisprudenza, e nel caso di specie, il TAR Sardegna, Cagliari con le sentenze, rispettivamente, Sez, I, sentenza n. 891/2019 e la recentissima della Sez. II, del 2 gennaio 2020, n. 8.

Dalle sentenze – al di là delle considerazioni/riflessioni ampiamente note – è possibile trarre (almeno) due elementi istruttori utilissimi al RUP nel momento in cui predispone/suggerisce la motivazione da inserire nella determina a contrarre e/o nella determinazione di affidamento.

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