Ancora sul principio di tassatività delle cause di esclusione

Due sentenze, quasi contestuali, del T.A.R. per la Sardegna affrontano il tema del principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici).

8 Luglio 2020
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Due sentenze, quasi contestuali, del T.A.R. per la Sardegna affrontano il tema del principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici).

Tar Sardegna – Cagliari, sez. I, n. 72 pubblicata in data 03/02/2020.
Tar Sardegna – Cagliari, sez. I, n. 74 pubblicata in data 03/02/2020.

Nella prima si evidenzia come tale principio presupponga necessariamente una interpretazione delle disposizioni della lex specialis tale da privilegiare la massima partecipazione alla procedura di gara.

La seconda chiarisce come tale tassatività non consenta “decisioni amministrative discrezionali assunte dall’amministrazione appaltante”, tali da essere sanzionate con la nullità, se non fondate su un atto normativo di fonte legislativa.

Nel caso di specie, viene censurata l’esclusione basata sul superamento del numero massimo di pagine previsto dal disciplinare di gara, in quanto una simile prescrizione non è prevista da alcuna disposizione di legge (sul punto il Tar richiama anche la pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5499 del 24 settembre 2018).

Pur tuttavia, il predetto Tribunale sottolinea come un numero di pagine contenuto potrebbe avere rilevanza sotto il profilo della valutazione della relazione tecnica e conseguente attribuzione dei punteggi, nel senso che potrebbe essere considerato un pregio proprio la manifestata dote di sintesi, tale da evidenziare “con immediatezza (se del caso rinviando ad allegati) i suoi punti caratterizzanti: tale pregio potrebbe comportare una valutazione positiva, dunque, sotto un duplice profilo e cioè sia in ordine alla maggiore efficacia persuasiva o descrittiva dello scritto sintetico, sia in ordine al buon andamento dei lavori dell’organo amministrativo» (così Consiglio di Stato, Sezione V, 14 ottobre 2014, n. 5123)”

Giuseppe Martelli