In tema di “illeciti” professionali e di obblighi della stazione appaltante di motivare anche l’ammissione del concorrente

a cura di Stefano Usai

17 Marzo 2021
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La recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, del 19 febbraio 2021, n. 1500 si sofferma sul corretto esercizio dei compiti di verifica della stazione appaltante (segnatamente del RUP) in tema di precedenti, relativi all’attività professionale dell’appaltatore, correttamente dichiarati.

Più nel dettaglio la sentenza riguarda i cc.dd. illeciti professionali ex art. 80, comma 5, lett. c) del codice dei contratti.

Come noto, la questione pratico/applicativa delle previsioni, ora adeguate al disposto comunitario (grazie ai provvedimenti del 2019 ed alla legislazione sbloccacantieri del 2019) pone due ordini di questioni.

La prima è data dal caso in cui non venga dichiarato alcun “precedente” ma la relativa esistenza viene acclarata dalla stazione appaltante. In questo caso l’omessa dichiarazione è equiparata al falso e, pertanto, determina immediatamente l’estromissione dell’appaltatore.

La seconda questione è data dal caso in cui le dichiarazioni sui precedenti ci siano con contestuale obbligo di valutazione/verifica da parte del RUP.

La presenza di “precedenti” dichiarati impone quindi un previo contraddittorio (in questo senso anche le Linee guida ANAC n. 6) ed un provvedimento accurato nel caso di estromissione dell’operatore economico ma, simmetricamente – come ben evidenzia la sentenza in commento – anche l’obbligo di una puntuale motivazione nel caso di ammissione quando i “precedenti” dicharati siano tali da esigere una particolare attenzione da parte del RUP.

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