Disposizioni in materia di semplificazione per l’attuazione dei programmi del Ministero della salute ricompresi nel PNRR)

Art. 56 del Nuovo Decreto Semplificazioni, D.L. 31 maggio 2021, n. 77

1 Giugno 2021
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Art. 56 del Nuovo Decreto Semplificazioni, D.L. 31 maggio 2021, n. 77

La disposizione mira alla semplificazione delle procedure connesse all’attuazione degli obiettivi e dei programmi previsti dal Piano Nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della salute.
In quest’ottica, lo snellimento delle procedure di rilascio e riconoscimento dei titoli abilitativi rappresenta lo strumento essenziale per il rafforzamento strutturale del Servizio Sanitario Nazionale e per il rilancio dell’attività edilizia sanitaria.
In particolare, il comma 1, primo periodo, consente di eseguire gli interventi di edilizia sanitaria indicati nel Piano Nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della salute, riconducibili alle ipotesi di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in deroga alla disciplina urbanistica e alle disposizioni in  materia di localizzazione delle opere pubbliche.
Il secondo periodo sottopone a regime derogatorio rispetto al sistema normativo vigente anche gli interventi, inseriti nel Piano Nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della salute, suscettibili di essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Va osservato che la deroga fa salvo il rispetto della normativa igienico sanitaria, antisismica, di prevenzione incendi e di statica degli edifici, nonché i vincoli posti a tutela del patrimonio paesaggistico e culturale e quelli idrogeologici ed energetici.
La proposta muove dall’esigenza di programmare l’uso razionale ed efficiente delle risorse destinate all’edilizia sanitaria pubblica e privata, attraverso la semplificazione procedimentale.
Al comma 2 si prevede che gli interventi indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della salute che coinvolgano una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implichino decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli enti locali possono essere regolati sulla base della programmazione negoziata di cui all’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Attraverso la programmazione negoziata, quindi, enti locali e altri portatori di interessi operanti sul territorio perseguono obiettivi di sviluppo in modo coordinato.
La disciplina e la programmazione dei medesimi interventi può essere affidata ai contratti istituzionali di sviluppo di cui agli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e all’articolo 7 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,  finalizzati ad accelerare gli interventi di edilizia sanitaria che prevedono la realizzazione di nuovi progetti strategici e opere infrastrutturali di rilievo nazionale interregionale e regionale, funzionali alla coesione territoriale e allo sviluppo equilibrato del Paese.

Art. 56 (Disposizioni in materia di semplificazione per l’attuazione dei programmi del Ministero della salute ricompresi nel PNRR)
1. Per i programmi di edilizia sanitaria indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della salute e riconducibili alle ipotesi di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il permesso di costruire può essere rilasciato in deroga alla disciplina urbanistica ed alle disposizioni di legge statali e regionali in materia di localizzazione delle opere pubbliche; i medesimi programmi, ove riconducibili alle ipotesi di cui all’articolo 22 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, possono essere eseguiti in deroga alle disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, fermo restando il rispetto delle disposizioni, nazionali o regionali, igienico sanitarie, antisismiche, di prevenzione incendi e di statica degli edifici, di tutela del paesaggio, di quelle sui vincoli idrogeologici nonché di quelle sul risparmio energetico.
2. Gli istituti della programmazione negoziata di cui all’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché la disciplina del contratto istituzionale di sviluppo di cui agli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e all’articolo 7 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si applicano ai programmi indicati nel PNRR di competenza del Ministero della salute.