L’aggiudicazione degli appalti finanziati con Recovery Plan e PNC

A cura di Stefano Usai

6 Luglio 2021
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Si è evidenziato nei pregressi interventi che il d.l. 77/2021 introduce nell’ordinamento una sorta di doppio regime giuridico quanto ad espletamento delle procedure di gara in relazione all’aggiudicazione dei contratti d’appalto finanziati in tutto o in parte dal PNRR (Recovery Plan) e dal PNC inibendo l’espletamento della fase pubblicistica ai Comuni non capoluogo di provincia.

Ciò è quanto emerge – per ciò che interessa trattare – dall’articolo 52 del d.l. 77/2021 che, inoltre, ribadisce il congelamento applicativo di alcune disposizioni già disciplinato con il d.l. 32/2019 convertito con legge n. 55/2019. Semplificando, la c.d. legislazione Sbloccacantieri.

Nel ribadire il “congelamento” fino al giugno 2023, anche per il previsto – e continuamente rinviato – accorpamento/riduzione delle stazioni appaltanti, chirurgicamente, il legislatore introduce l’eccezione, rispetto alla sospensione/congelamento, in relazione agli appalti del Recovery Plan che non possono essere aggiudicati dai comuni non capoluogo di provincia.

Con la conseguenza, per i RUP di queste stazioni appaltanti, di programmare e richiedere l’appalto oltre che alle stazioni appaltanti “strutturate” come da articolo 37 comma 4 anche a situazioni non strutturate come gli uffici appalti dell’unione dei Comuni, della Provincia, della Città metropolitana o del Comune capoluogo di Provincia.

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Stefano Usai