La mancanza di un DURC regolare comporta una presunzione legale iuris et de iure di gravità che obbliga la S.A. ad escludere il concorrente dalla procedura di gara essendo precluso alla stessa qualsiasi sindacato sul contenuto del documento contributivo

Nota a T.A.R. Calabria, Sez. Staccata di Reggio Calabria, 7 ottobre 2021, n. 765

21 Ottobre 2021
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Nota a T.A.R. Calabria, Sez. Staccata di Reggio Calabria, 7 ottobre 2021, n. 765

Il T.A.R. Calabria si pronuncia sulle conseguenze dell’irregolarità contributiva a carico del concorrente emersa a seguito di richiesta della Stazione Appaltante in sede di verifica dei requisiti per la stipula del contratto.

Con la sentenza in commento, il T.A.R. Calabria (Sez. Staccata di Reggio Calabria, 7 ottobre 2021, n. 765) è intervenuto sulla portata applicativa del disposto di cui all’art. 80, co. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 nell’ambito di una procedura di gara indetta per l’affidamento di “interventi di recupero urbano e valorizzazione delle aree attrezzate per migliorare l’attrattività turistica”.

In seguito all’aggiudicazione, l’Amministrazione avviava nei confronti dell’operatore il procedimento di revoca dell’aggiudicazione, ex art. 21-quinqies della L. n. 241/1990, a seguito dell’emissione da parte dell’I.N.P.S., su richiesta della S.A. in sede di verifica requisiti per la stipula del contratto, di un DURC negativo per un debito contributivo complessivo pari a € OMISSIS.

L’Istituto previdenziale, ai sensi dell’art. 4 del d.m. 30 gennaio 2015, comunicava all’operatore, in data 22.04.2021, l’invito a regolarizzare la posizione contributiva. Avverso tale atto la Ditta OMISSIS esperiva ricorso, ai sensi dell’art. 700 c.p.c., al Giudice del Lavoro di Vibo Valentia per ottenere la condanna dell’ente all’emissione di un DURC regolare.

Il Giudice adito, con decreto del 27.04.2021, accoglieva la pretesa della ricorrente e ordinava all’Istituto di emettere un documento contributivo positivo con efficacia limitata fino alla data fissata per la celebrazione dell’udienza di discussione (fissata per l’8.07.2021).

Tale decreto veniva dunque trasmesso alla S.A., la quale, all’esito dell’istruttoria procedimentale, respingeva le deduzioni difensive della concorrente e per l’effetto disponeva la revoca dell’aggiudicazione definitiva (in data 12.05.2021) con incameramento della cauzione provvisoria e restituzione della garanzia definitiva.

Secondo l’Amministrazione, l’emissione del DURC positivo da parte dell’ente previdenziale, in ottemperanza alla statuizione giudiziale, non aveva fatto venir meno la precedente situazione di irregolarità contributiva in violazione dell’art. 80, co. 4, non risultando ammissibile, in forza del co. 6 dell’articolo, la regolarizzazione postuma della situazione debitoria.

Pertanto, il ricorrente decideva di adire il giudice amministrativo contestando in primo luogo la violazione dell’art. 80, co. 4 del Codice in quanto tale disposizione avrebbe portata escludente per le sole irregolarità contributive gravi e definitamente accertate e in secondo luogo eccependo l’illegittimità del provvedimento di riesame in quanto la disposizione codicistica opererebbe nelle sole fasi che precedono l’aggiudicazione definitiva, posto che dopo tale momento la S.A., ai sensi dell’art. 32, co. 8, potrebbe operare solamente mediante gli istituti dell’autotutela di cui agli artt. 21-quinquies e 21-nonies L. n. 241/1990.

Il g.a. ha tuttavia rilevato l’infondatezza delle lesioni prospettate dalla ricorrente sotto entrambi i profili sopra rappresentati.

In via preliminare, il Collegio ha rilevato come, dalla documentazione depositata in atti, risultava accertato il mancato possesso continuativo in capo alla ditta ricorrente del requisito di regolarità contributiva per il periodo compreso tra l’adozione del D.U.R.C. negativo, emesso dall’I.N.P.S. su richiesta della S.A. il 10.03.2021, e il decreto del Giudice del Lavoro del 26.04.2021.

In forza di quanto sopra rilevato, il g.a. ha chiarito che nel caso di specie trovano applicazione i principi elaborati dalla giurisprudenza in ordine alla presunzione assoluta di gravità delle violazioni contributive e in relazione alla non sanabilità postuma delle stesse in caso di rilievo ad iniziativa della P.A. in sede di verifica dei requisiti per la stipulazione del contratto.

Sul punto il T.A.R. chiarisce che: “la mancanza di un DURC regolare “comporta una presunzione legale, juris et de jure, di gravità, che obbliga la stazione appaltante ad estromettere il concorrente dalla procedura evidenziale, senza poterne sindacare, nel merito, il contenuto” (C. St., sez. V, 19 febbraio 2019, n. 1141). Ciò in quanto le ipotesi di esclusione previste dall’art. 80, co. 4, essendo di natura obbligatoria ed ancorate ad un automatismo, non lasciano alcun margine di discrezionalità valutativa in capo alla stazione appaltante, affidando il vaglio di inaffidabilità dell’operatore economico all’ente previdenziale cui spetta l’accertamento della gravità e della definitività delle irregolarità accertate sulla base della disciplina previdenziale di riferimento, imponendosi pertanto l’esclusione dalla gara quale esito obbligatorio e vincolato (C. St., sez. IV, 28 gennaio 2021, n. 849)”.

Pertanto, è precluso alla P.A. qualsiasi sindacato in ordine al contenuto del DURC “irregolare” emesso dall’INPS a cui spetta, in definitiva, l’accertamento in ordine alla gravità e definitività delle violazioni contributive.

In relazione al secondo profilo, il T.A.R. oltre a dare atto dell’osservanza di tutte le cautele procedimentali del provvedimento di revoca di cui all’art. 21-quinquies L. n. 241/1990, ha richiamato il disposto di cui all’art. 80, co. 6 del Codice che stabilisce, in ossequio al principio di continuità del possesso dei requisiti generali e speciali di ammissione, che l’esclusione dell’operatore economico possa essere disposta dalla S.A. in qualunque momento della procedura qualora risulti che lo stesso si trovi in una delle situazioni di cui ai commi 1,2,4 e 5.

In conclusione, il T.A.R. Calabria conferma l’orientamento giurisprudenziale in tema di violazioni contributive di cui all’art. 80, co. 4 del Codice che non riconosce all’Amministrazione alcuna possibilità di svolgere una valutazione discrezionale in ordine alla gravità e definitività della violazione contributiva.