Cumulo delle funzioni di RUP, progettista e direttore lavori nell’affidamento di servizi di progettazione definitiva ed esecutiva

A cura di Beatrice Armeli

21 Marzo 2022
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Logo Servizi tecnici 300 2Commento alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 10 gennaio 2022, n. 167

Dell’articolata sentenza pronunciata dal Consiglio di Stato -occasionata da un ricorso promosso nell’ambito di una procedura aperta, con criterio dell’OEPV, per l’affidamento di servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione operativa di lavori- si riporta qui l’ultimo punto di merito, ove il Collegio conferma la conclusione del TAR, nel senso di escludere l’incompatibilità del RUP per avere egli rivestito il ruolo di co-progettista del progetto di fattibilità posto a base di gara.

L’appellante in via incidentale aveva infatti già invocato in primo grado il divieto di cumulo delle funzioni di RUP, progettista e direttore lavori, ai sensi dell’art. 31 d.lgs. 50/2016, come attuato dal punto 9 delle Linee guida ANAC n. 3 (“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, aggiornate nel 2017).

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Beatrice Armeli