Appalti e competenza dei commissari di gare: il requisito di esperienza nello specifico settore si riferisce alla commissione nel suo complesso

Commento a Consiglio di Stato sez. III, Sentenza del 28 marzo 2022 n. 2253

30 Marzo 2022
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Prologo

Il Consiglio di Stato con la Sentenza del 28 marzo 2022 n. 2253 della III sezione, a proposito concetto dell’ “esperienza nello specifico settore” richiesta alla commissione di gara, ha stabilito che lo “specifico settore” deve essere interpretato nel senso che la competenza ed esperienza richieste ai commissari deve essere riferita ad aree tematiche omogenee e non anche alle singole e specifiche attività oggetto dell’appalto, e che va considerata la necessità di riferire l’attributo delle “specifiche competenze” non già a ciascun singolo componente, bensì alla Commissione nel suo complesso”.

Il fatto

La controversia si riferisce ad un appalto di servizi. E, segnatamente, ad una procedura aperta per l’affidamento quinquennale del   Servizio di soccorso con elicottero idoneo ad eseguire operazioni HEMS, HSAR, HAA e HHO a supporto del servizio medico d’emergenza per il territorio della regione Campania.

Il ricorrente in primo grado ha contestato l’intera procedura sostenendone l’illegittimità sul presupposto che la commissione non disponeva dei requisiti di specializzazione prescritti dal Codice degli Appalti, e nella specie ancor di più necessari in relazione al peculiare oggetto della procedura, riguardante, appunto, il servizio di elisoccorso.

La contestazione è stata accolta dal Tar Campania che per gli effetti ha annullato l’intera procedura; quindi tutti gli atti di gara e l’aggiudicazione, dichiarando l’inefficacia del contratto nel frattempo stipulato.

Ma il Consiglio di Stato si è detto di diverso avviso, ed ha riformato la sentenza del primo giudice.

I giudici di Palazzo Spada, in questo caso, nel riformare la decisione appellata, si sono soffermati sulla delimitazione applicativa del concetto di “esperienza nello specifico settore” cui afferisce l’oggetto del contratto che deve essere posseduta dai componenti della commissione di gara, alla luce della vigente disciplina in materia di appalti.

La decisione

Definito l’ambito della decisione, il Consiglio di Stato con la sentenza in commento principia dal dato normativo previsto dall’art. 77 d.lvo n. 50/2016, il quale è incentrata sul ruolo fondamentale attribuito all’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, istituito presso l’ANAC ai sensi dell’art. 78, nell’ambito del quale deve (recte, dovrà) procedersi alla scelta degli “esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto” (cfr. comma 1) secondo la speciale procedura disegnata dall’art. 77, comma 3, d.lvo cit. (e che vede, appunto, il ruolo attivo dell’ANAC nella selezione dei medesimi).

Nelle more, ai sensi dell’art. 216, comma 12, d.lvo n. 50/2016, “la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”.

Quindi, spiega il giudice amministrativo, le regole che governano la scelta della stazione appaltante sono, dunque, quelle direttamente mutuabili dall’articolo 77 per la parte già in vigore e dall’art. 216, comma 12, d.lvo cit. quanto alla competenza in ordine alla designazione dei commissari ovvero quanto ai criteri generali di competenza e trasparenza preventivamente individuati da ciascuna stazione appaltante, per come integrate dalle regole aggiuntive che, in applicazione della suindicata disposizione, l’Amministrazione è tenuta ad adottare.

Ai sensi dell’art. 77, comma 1, d.lvo n. 50/2016, già in vigore, “Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto”.

Lo “specifico settore” cui fa riferimento l’art. 77 è stato interpretato in modo costante dalla giurisprudenza nel senso che la competenza ed esperienza richieste ai commissari deve essere riferita ad aree tematiche omogenee e non anche alle singole e specifiche attività oggetto dell’appalto (Cons. Stato, sez. V, 11/9/2019 n. 6135; Cons. Stato, V, 18 luglio 2019, n. 5058; Cons. Stato, V, 1 ottobre 2018 n. 5603; id., IV, 20 aprile 2016, n. 1556; id., V, 18 giugno 2018, n. 3721, 15 gennaio 2018, n. 181, 11 dicembre 2017, n. 5830).

Non è richiesta, cioè, una perfetta corrispondenza tra la competenza dei membri della commissione, anche cumulativamente considerata, ed i diversi ambiti materiali che concorrono alla integrazione del complessivo oggetto del contratto (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 28/10/2021, n. 7235; Consiglio di Stato sez. III, 28/06/2019, n.4458 Consiglio di Stato, Sezione III, 24 aprile 2019, n. 2638).

Inoltre, evidenzia il Consiglio di Stato, va anzitutto considerata la “necessità di riferire l’attributo delle “specifiche competenze” non già a ciascun singolo componente, bensì alla Commissione nel suo complesso”.

In tale prospettiva, per i giudici di Palazzo Spada, è pacifico che la presenza di componenti portatori di diverse esperienze professionali, sia di natura gestionale ed amministrativa sia di natura tecnica, risponde, in un rapporto di complementarietà, alle esigenze valutative imposte dall’oggetto della gara d’appalto (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, 10 giugno 2013, n. 3203) di guisa che è in relazione allo specifico contesto di gara che va apprezzato il requisito della professionalità dei commissari.

Quindi, applicando tale ragionamento il Consiglio di Stato ha ritenuto di dover riformare la sentenza del Tar Campania, riscontrando, nel caso di specie, essere sufficientemente delineata la presenza di componenti della Commissione di gara portatori di diverse conoscenze ed esperienze professionali, sia di natura gestionale in ambito prettamente sanitario e amministrativo, sia di natura tecnica.

Giovanni F. Nicodemo