La revisione dei prezzi nei contratti di servizi

A cura di Stefano Usai

12 Aprile 2022
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Appare opportuno tornare sulla questione della revisione dei prezzi (nei contratti di servizi) post previsione vincolante (art. 29 del d.l. 4/2022 e legge di conversione 25/2022) alla luce del prezioso focus elaborato dall’OICE.

Il documento, a sommesso avviso, fornisce alcune risposte importanti soprattutto in relazione alla gestione delle istanze di revisione (nei contratti di servizi) privi della clausola di revisione.

E’ bene rammentare, infatti, che il codice dei contratti – come già evidenziato – all’articolo 106 prevede una mera facoltà per il RUP di prevedere nel capitolato (e nel successivo contratto) una clausola revisionale (anche se l’ANCI fin dall’entrata in vigore del Codice ne evidenziò l’opportunità/necessità di ossequiare l’approccio pregresso (e quindi l’obbligo previsto nell’articolo 115 del d.lgs. 163/2006) per evitare scadimento qualitativo delle prestazioni e richieste di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità).

La situazione giuridica è cambiata, appunto, a far data dal 27 gennaio data di entrata in vigore del terzo decreto sostegni (d.l. 4/2022) che ha imposto, per i contratti relativi a gare bandite successivamente all’entrata in vigore – e fino al 31 dicembre 2023 -, l’obbligo di inserimento di una clausola di revisione del prezzo.

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Stefano Usai